• 30/04/2024 9:17

D’ora in poi basterà un’unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. È la novità resa operativa da un provvedimento del direttore, Ernesto Maria Ruffini, che approva i modelli e le istruzioni per consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” (ad esempio i tutori) di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona. Si tratta di una soluzione pensata per andare incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, che da oggi viene estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione. Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

 

Come presentare la richiesta

 

La richiesta di abilitazione viaggia su tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate: recandosi di persona in un Ufficio, tramite pec a una Direzione Provinciale o con una videochiamata. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’elenco dettagliato dei servizi “delegabili” è indicato nel provvedimento.

 

I servizi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

 

Diversi i servizi che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate- Riscossione: visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000), consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria. Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

 

I servizi dell’Agenzia delle Entrate

 

Da maggio 2022 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti. Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione del 25 settembre 2023)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre 2023, prot. n. 332731/2023, recante: «Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia», pubblicato il 25.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Al provvedimento sono allegati i seguenti moduli, che sostituiscono quelli allegati ai provvedimenti 173217 e n. 130859:

  • modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line per tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali (Allegato 1);
  • modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line per genitori (Allegato 2);
  • modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line (Allegato 3).