ATTENZIONE:
gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati
Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“
È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”. REGISTRATI SUBITO!
Speciale Modulistica 2020
La Certificazione Unica “CU 2020”
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2020, prot.n. 8932/2020, approvati i nuovi modelli per la Certificazione Unica “CU 2020”.
Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo 2020 (il 7 marzo cade di sabato), la Certificazione Unica 2020 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo 2020.
| LO SCADENZARIO Link al motore di ricerca delle scadenze fiscali dell’Agenzia delle Entrate |
Si ricorda che legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 952 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 – in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2291), ha attribuito valenza dichiarativa alle certificazioni uniche. (Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95 E del 20 luglio 2017 in “Finanza & Fisco” n. 17/2017, pag. 1309).
Nel caso in cui il sostituto rilasci una certificazione unica diversa da quella inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.
Solo la trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia il 2 novembre (il 31 ottobre 2020 cade di sabato). Tale scadenza interessa anche le certificazioni di minimi e forfettari.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).
Sanzioni per l’omesso/tardivo/errato invio
Rispetto all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni, in caso di errore/omissione nell’invio della certificazione unica, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015 (par. 2.6 in “Finanza & Fisco” n. n. 43/2014, pag. 3016), non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione (100 euro) di non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo 2020. (Cfr. par. 2.8 della citata circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015 secondo cui l’articolo 7, comma 1, lettera h), del D.L. n. 70 del 2011, pur prevedendo che «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo» ” non incide su eventuali ulteriori adempimenti che le norme di riferimento fanno decorrere dai termini di scadenza ordinari. Ciò significa, in altre parole, che al fine di non incorrere nella sanzione di cento euro, di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998,” la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2019, entro giovedì 12 marzo 2020, ossia entro i «cinque giorni successivi alla scadenza» ordinaria del 7 marzo 2020.
Le sanzioni, previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998 come modificato dall’articolo 21 del D.Lgs. 158/2015 e dall’art. 1, comma 933, lett. c), della L 205/2017, in caso di omessa/tardiva/errata presentazione della certificazione unica, sono:
- euro 100 per ogni certificazione unica (CU), con un massimo di euro 50.000 (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Pertanto a tali sanzioni non si applica il cd. cumulo giuridico);
- euro 33,33 per ogni certificazione unica (CU), con un massimo di euro 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
Pronti i software di compilazione e controllo
Disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la versione aggiornata (1.0.1 del 26/02/2020) dei software che permettono di compilare e verificare le Certificazioni uniche 220.
Link al software di compilazione della Certificazione Unica 2020
(Versione: 1.0.1 del 26/02/2020)
Il software Certificazione Unica 2020 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Link al software di controllo
(Versione: 1.0.1 del 26/02/2020)
La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Modelli e Istruzioni
Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2020”
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8932/2020: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.».
Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate
Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.



