Riscossione contributi: dall’Inps le prime indicazioni operative sulle modifiche, in peius per il cittadino, alla disciplina della cd. “Sospensione legale”
L’INPS, con messaggio n. 2609 del 10 giugno 2016, detta le prime istruzioni operative relativamente alla disciplina delle «Sospensioni Legali della Riscossione» di cui ai commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) come modificati dall’ art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409). In merito alle modifiche in peius per il cittadino, il documento innanzitutto sottolinea che è stato ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente tesa ad ottenere la “sospensione legale”. In secondo luogo evidenzia che è stata soppressa la lettera f), comma 538, art. 1, legge 228/2012, che prevedeva tra le motivazioni della “sospensione legale” la clausola aperta di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».
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