• Ven. Ott 9th, 2026

Riscossione contributi: dall’Inps le prime indicazioni operative sulle modifiche, in peius per il cittadino, alla disciplina della cd. “Sospensione legale”

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L’INPS, con messaggio n. 2609 del 10 giugno 2016, detta le prime istruzioni operative relativamente alla disciplina delle «Sospensioni Legali della Riscossione» di cui ai commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) come modificati dall’ art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409). In merito alle modifiche in peius per il cittadino, il documento innanzitutto sottolinea che è stato ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente tesa ad ottenere la “sospensione legale”. In secondo luogo evidenzia che è stata soppressa la lettera f), comma 538, art. 1, legge 228/2012, che prevedeva tra le motivazioni della “sospensione legale” la clausola aperta di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».

Per saperne di più:

Sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva: dalle modifiche alla riscossione un passo indietro in tema di tutele del contribuente di Eugenio Grimaldi (in “Finanza & Fisco” n. 40/2015, pag. 2649)

L’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409)

La Relazione illustrativa del decreto legislativo (DLG 24/09/2015, n. 159), recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione …»

Il Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate n. 2609 del 10 giugno 2016, con oggetto: RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Prime indicazioni operative in merito alle modifiche della disciplina delle “Sospensioni Legali della Riscossione”- Art. 1, commi da 537 a 543 della L.24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159

Il Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate n. 1636 del 28 gennaio 2013, con oggetto: «RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Prime indicazioni operative – Art. 1, commi da 537 a 543 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

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