
Il 30 settembre 2018 è l’ultimo giorno per la presentazione delle istanze di rimborso IVA (articoli 38-bis1, 38-bis2, 38-ter del D.P.R. 633/1972).
Possono presentare la richiesta:
- i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE
- i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE o in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’IVA in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
Il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo. (Così, comunicato web pubblicato nel sito dell’Agenzia delle entrate del 12 settembre 2018). Quindi nonostante il termine cada di domenica la richiesta non può essere presentata entro il 1° ottobre 2018. Questo perché, la direttiva, (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs n. 18/2010) che ha rivoluzionato il processo di rimborso dell’IVA, stabilendo le modalità di presentazione della richiesta, i tempi di lavorazione e di liquidazione ha fissato al 30 settembre – dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso – la data di scadenza per la presentazione delle domande.
Nel suddetto termini perentorio del 30 settembre 2018 si può richiedere:
- il rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati;
- il rimborso dell’IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità;
- il rimborso dell’IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
Si ricorda che le modalità operative per l’invio della richiesta sono state individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010, prot. n. 53471/2010, recante: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti». Nel citato provvedimento stabilito che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica per mezzo dei seguenti canali di trasmissione:
- direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni;
- avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità di cui all’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.
I dati da indicare nella richiesta sono stati individuati dall’allegato A del provvedimento 1° aprile 2010.
Si ricorda, tuttavia, che le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza. A tal proposito, vedi, l’apposita Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf. (Link sito web http://www.agenziaentrate.it)
Link correlati (Link sito web http://www.agenziaentrate.it)
Riguardo l’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti non residenti stabiliti in stati non appartenenti all’unione europea, gli operatori stabiliti in Stati appartenenti all’Unione europea, con i quali esistano accordi di reciprocità in materia di IVA (Israele, Svizzera e Norvegia), dovranno presentare le richieste di rimborso in forma cartacea avvalendosi del modello IVA 79, direttamente al Centro operativo di Pescara.
La richiesta di rimborso (modello IVA 79) deve essere indirizzata a:
Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara
La trasmissione può essere effettuata tramite:
- consegna diretta;
- servizio postale;
- “corriere espresso”.
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail per essere contattati dall’Amministrazione finanziaria e un nuovo campo per l’indicazione dell’esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.
Link correlati (al sito web http://www.agenziaentrate.it)
- Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)
- Modello e istruzioni per la compilazione rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue) – pdf
Norme di attuazione
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010, prot. n. 53471/2010: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti»
Il nuovo IVA 79 per i rimborsi IVA a non residenti stabiliti in Israele, Norvegia e Svizzera
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2010, prot. n. 64109/2010: «Approvazione del modello IVA 79, riservato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, da utilizzare per le richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, e delle relative istruzioni»
Prassi
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 E del 28 novembre 2016, con oggetto: IVA- Rimborso IVA – Procedura di richiesta dell’IVA assolta in Italia sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi dai soggetti non residenti e stabiliti in altri Stati membri della Comunità – Art. 38-bis2 del DPR n. 633 del 1972 -Direttiva 2008/9/CE



