• 20/04/2024 2:49

Con circolare n. 26 del 16 febbraio 2021, l’INPS fornisce chiarimenti sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti e sulla rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021.

L’Istituto previdenziale premette che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere eseguito ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo pari al tasso di variazione accertato dall’ISTAT per l’anno precedente.

Per il 2020 il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è negativo e, precisamente, pari a – 0,3%.

Pertanto, l’INPS comunica che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2021 potranno essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Link al testo della circolare Inps n. 26 del 16 febbraio 2021, con oggetto: LIBERI PROFESSIONISTI – Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti – Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali i ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021