• Ven. Ott 9th, 2026
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Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (cfr.: articolo 67, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»).

La disposizione, consente una maggiore diminuzione della base imponibile (95 per cento della resa, invece di 80 per cento) in relazione al numero delle copie – consegnate o spedite – di giornali quotidiani e di periodici, analogamente a quanto previsto per l’anno 2020 dall’articolo 187, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La diminuzione non si applica alle pubblicazioni pornografiche e alle pubblicazioni cedute unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Si ricorda che regime speciale IVA per il settore editoriale – come evidenziato costantemente nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 328 del 1997; circolare n. 23/E del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487) – è caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore). L’IVA è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. Nel caso di utilizzo per il metodo di determinazione dell’imposta con la forfettizzazione della resa, non si tiene conto della effettività delle cessioni, ma delle copie consegnate o spedite. Secondo il regime della forfettizzazione, l’IVA – che sconta l’aliquota del 4% – si calcola in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (ora all’95% per i giornali quotidiani e periodici) a titolo di resa. L’imposta è dovuta dall’editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale.

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