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Rinvio al 1º gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione. La relazione illustrativa del D.L. 79/2018

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Lug 2, 2018

“Attesa l’imminente entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio 2018 relative agli obblighi documentali richiesti per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione e tenuto conto delle difficoltà tecniche e operative manifestate dagli operatori, l’articolo 1, comma 1, lettera a), rinvia al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tali operazioni.

Secondo quanto previsto dalla successiva lettera b), fino al 31 dicembre 2018, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione continuano ad essere documentate secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, e secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e relativo decreto di attuazione”. Questa la laconica relazione illustrativa del decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: «Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2018