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L’articolo 5-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2019 per i titolari di pensione che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20mila abitanti.

Si ricorda che ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Con una prima modifica (comma 1, lettera a)) si novella il comma 1 dell’articolo 24-ter (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) al fine di espungere dal regime agevolato i redditi «percepiti da fonte estera».

Per effetto delle norme in esame, rimangono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Con una seconda modifica (comma 1, lettera b)) si allunga da cinque a nove il numero di periodi di imposta in cui l’opzione è efficace (articolo 24-ter, comma 4 TUIR).

Una terza modifica (comma 1, lettera c)) sostituisce integralmente il comma 7 dell’articolo 24-ter TUIR, che regola la validità dell’opzione nel tempo. Resta fermo che l’opzione è revocabile dal contribuente e che, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Resta inoltre ferma la cessazione degli effetti dell’opzione laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ovvero detti requisiti vengano meno.

Con le modifiche apportate dalle norme in esame, pur rimanendo fermo che gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini di legge, si consente al contribuente di sanare tale irregolarità, con prosecuzione degli effetti dell’opzione, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione. In tale ipotesi rimane ferma la disciplina delle sanzioni previste per i ritardati ovvero omessi versamenti diretti (articolo 13. D.Lgs. n. 471 del 1997).

Si demanda a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative del regime in esame (nuovo comma 8-bis del predetto articolo 24-ter TUIR, introdotta dalla lettera d) del comma 1). Si ricorda, a tal proposito, che le modalità applicative del regime, ante modifiche, sono state individuate dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019 (in “Finanza & Fisco” n. 14-15/2019, pag. 693)