• 25/04/2024 4:35

Il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

La proroga, pertanto, riguarda, tutti i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La proroga si applica ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali. La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA. Al riguardo, si ritiene, infatti, che possano trovare applicazione i principi sottesi alle indicazioni fornite con la risoluzione n. 173 del 16 luglio 2007, (in “Finanza & Fisco” n. 28/2007, pag. 2312) concernente la proroga dei termini di versamento disposta per l’anno 2007 dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 nei riguardi dei soggetti interessati dagli studi di settore. Naturalmente, per quest’ultimi soggetti, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie. (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013 – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)  

Si ricorda, inoltre, che fin dalla circolare n. 41 del 6 luglio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2007, pag. 2166), l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo slittamento, causato dai ritardi nel rilascio dei software di calcolo della congruità agli studi di settore, opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori al limite stabilito, dal decreto ministeriale di approvazione). Ha nostro giudizio, lo stesso discorso vale, evidentemente, per il software il tuo ISA. In pratica, la proroga in esame si applica sia ai forfetari sia ai contribuenti che continuano ad adottare il regime fiscale di vantaggio «che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Sul punto si attendono, comunque, chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria. (n.d.r. con risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA).

Per elenco degli ISA per il periodo d’imposta 2018, vedi tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte generale (in Finanza & Fisco n. 14-15/2019, inserto staccabile)

 

Di seguito, il testo dell’emendamento in corso di approvazione dalla Camera

 

 

Art. 12-quinquies.
(Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

 

1. Il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

«6ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi del- l’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1o gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto».

2. Al comma 542 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.