Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018, Suppl. Ordinario n. 18, pubblicato il Decreto Mef 23 marzo 2018, recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». Le 3000 pagine del decreto, approvano 69 ISA corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l’applicazione del nuovo strumento. Nei prossimi provvedimenti, entro la fine dell’anno, saranno approvati i restanti ISA.
Stabilite le ulteriori cause di esclusione dell’applicazione degli indici
Oltre le cause di esclusione previste dal comma 6 del citato articolo 9-bis del D.L. 50/2017, (inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento della stessa e ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito), il decreto del 23/03/2018, all’articolo 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale), definisce ulteriori cause di esclusione. In particolare, prevede che i 69 ISA approvati non si applichino nei confronti:
a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
d) degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
e) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
f) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
g) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Dagli studi di settore agli ISA
Per effetto dell’art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2514) gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1047), si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Di conseguenza, come stabilito dal comma 18 del citato articolo 9-bis del D.L. 50/2017, «Le disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e all’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli indici»
Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018, recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». – (Omissis gli allegati) – Per il testo integrale del decreto si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale.



