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Operativo il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti

Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 l’INPS diffonde le attese istruzioni riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.

Il documento interpretativo viene pubblicato dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l’Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L’odierno indirizzo ha ricevuto il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017 e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

  • nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
  • ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;
  • sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

 Per saperne di più: 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017 con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge 232/2016 al cumulo dei contributi

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.