Rilasciato il software ComunicazioneSettoreTessile che consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.
La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:
• dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
• dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, sarà pubblicato solo a seguito della citata autorizzazione da parte della Commissione Europea.
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Per saperne di più:
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis».
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: «Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»