• 20/04/2024 4:12

Diffusa dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata ad aprile 2016, della “Guida al Contenzioso tributario”.

La nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative – in particolare, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – e della recente circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.

Tra le principali novità segnalate dalla guida:

  • la possibilità richiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello;
  • la possibilità richiedere la sospensione dell’atto impugnato anche nei gradi successivi al primo;
  • l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valorenon superiore a 20.000 euro;
  • l’immediata esecutività dal 1° giugno 2016 delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali.

Si ricorda che in attuazione della delega contenuta nell’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 291), il Titolo II del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1857), ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la disciplina del processo tributario.

In estrema sintesi, le più importanti modifiche relative al D.Lgs. n. 546/1992 riguardano:

—       l’estensione dell’ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;

—       l’estensione dell’ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché alle controversie catastali;

—       rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

—       l’esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;

—       il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all’ordinaria procedura esecutiva;

—       il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio;

—       l’affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;

—       l’innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;

—       l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

Le nuove disposizioni per effetto dell’articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, salvo alcune eccezioni.