• 23/04/2024 7:38

L’OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. (Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)

Le Bozze emendative riguardano:

l’OIC 28 – Patrimonio Netto;

l’OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

l’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni entro il 16 luglio 2021.

 

Emendamenti OIC 28 – Patrimonio netto

 

Come si legge nelle “motivazioni”, della bozza del documento emendativo, l’OIC intende introdurre i paragrafi 9A, 23A e 23B e integrare il paragrafo 41, del principio OIC 28 – Patrimonio netto per quanto concerne l’informativa da rendere in nota integrativa per le società cooperative.

Nel dettaglio, nel nuovo paragrafo 9A viene disciplinata la classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa, previste dalla legge 59 del 1992. Tale legge ha introdotto specifiche norme in materia di società cooperative, prevedendo questi strumenti con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica (cfr. par. 15, della Relazione allo schema di D.Lgs., recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.» in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 6/2003, pag. 802). Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, è stata prevista la classificazione nel capitale sociale al pari delle altre categorie di azioni.

Mentre ai paragrafi 23A e 23B è stato disciplinato il trattamento contabile dei ristorni, previsti all’articolo 2545-sexies c.c.:

L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenza nella prassi.

Infatti:

  • alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;
  • altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Nel definire il trattamento contabile dei ristorni sarà necessario verificare l’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dallo statuto o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Al riguardo evidenziato che a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Diversamente, se lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell’esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell’esercizio. Quanto appena detto vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto e nel regolamento.

 

Emendamenti OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

 

Con le modifiche in oggetto, l’OIC ha modificato il paragrafo 26A per chiarire che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività è appropriato tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve. Tale tasso infatti – essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa – deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall’articolo 2514 del codice civile. Inoltre, tenuto conto della specificità dell’istituto dei ristorni, si è chiarito nel paragrafo 26A che se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, e quindi non incluse nei flussi finanziari attesi, queste saranno considerate nella determinazione del tasso di sconto.

 

Emendamenti OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
(Appendice C – Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative (a mutualità prevalente) – art. 2513 e 2545-sexies del codice civile)

  

Infine, nella bozza di emendamenti ai principi contabili nazionali, previsto che nella nota integrativa si deve documentare la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente che:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Ai sensi dell’art 2545-sexies del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

Link alla Bozza per consultazione – Emendamenti agli OIC – Specificità delle società cooperative

(Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)