• 01/05/2024 23:58

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il Decreto Mef con il quale sono state approvate nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2020. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 febbraio 2021, recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020» (di seguito riportato), è stato approvato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 148 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha introdotto alcune misure per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nel 2021 volte ad alleggerire il carico degli oneri dichiarativi dei contribuenti alla luce degli effetti dell’emergenza sanitaria, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.

In particolare, il citato dell’articolo 148 del decreto Rilancio, in tener conto dell’emergenza sanitari,a nonché per prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ha introdotto alcune modifiche al procedimento della loro elaborazione per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzare l’utilizzo delle informazioni già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.

In particolare prevede che:

  • la società a partecipazione pubblica, Soluzioni per il Sistema Economico (SOSE), a cui è affidata l’elaborazione degli ISA, dovrà definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
  • potranno essere individuati ulteriori dati ed informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi dei singoli soggetti, dietro valutazione di specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti;
  • i termini previsti per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo, in luogo del 31 dicembre, ed al 30 aprile invece che entro febbraio, dell’anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, al comma 2, stabilisce che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 – considerate le difficoltà correlate al primo anno di applicazione degli ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo – l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019; analogamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 si tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2019.

Infine, va segnalato, che il Decreto Mef del 2 febbraio 2021 prevede che contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto dallo stesso decreto, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Il testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021

Decreto 2 febbraio 2021

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate;

Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati;

Visto il comma 3 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’istituzione di una commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce, nonche’ sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9 dicembre 2020;

 

Decreta:

Art. 1

Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:

a) che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

c)  che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al presente decreto.

2. La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1 è riportata nell’allegato 2 (di seguito riportato).

3. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Allegato 1 Link al testo in formato .pdf

 

Allegato 2

ANALISI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE p.i. 2020.

Nel presente documento sono descritti i criteri seguiti per l’individuazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come previsto dall’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano anche ai soggetti:

  1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
  2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. che esercitano le attività economiche individuate nell’allegato n. 1 al presente decreto.

Le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19.

Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello già adottato con l’emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La disposizione in parola e quelle successive che hanno regolato l’erogazione di tali contributi, hanno individuato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019.

Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in un’ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti.

Il riferimento ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dichiarati per l’intero periodo di imposta, risulta, infatti, coerente con le disposizioni già vigenti in materia di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evita l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio già adottato con l’emanazione di una precedente disposizione; in particolare tale criterio è stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L’esclusione in argomento si pone, altresì, in continuità logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l’attività.

Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui giorni di sospensione dell’attività, l’elenco delle attività escluse è stato individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, più o meno prolungata, di attività riconducibili a numerosi comparti economici.

Ciò premesso, le attività per cui è stata prevista l’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell’attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attività che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l’estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell’attività che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.

I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, ecc.) e non i singoli codici ATECO oggetto della sospensione dell’attività.

Al fine di evitare, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato individuato un elenco di codici ATECO da escludere dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione ATECO.