
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018
Presidente: Chindemi, Relatore: Mondini
NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato – Art. 140 c.p.c. – Art. 2967 c.c
In caso di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 codice di procedura civile, l’atto relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, non può essere surrogato da una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane. Tale estratto non può essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione. Questo è l’importante principio che si può estrapolare dalla recente sentenza della Cassazione Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018 (di seguito riportata). Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, visto che nella sentenza cassata, in merito alla prova del perfezionamento, il giudice non aveva chiarito se intendeva riferirsi all’estratto del sito internet di Poste Italiane, oppure intendeva riferirsi altra documentazione agli atti, omettendo quindi di dare conto di come era giunto alla suddetta conclusione).
Sulla produzione dell’avviso di ricevimento nelle notifiche a mezzo posta, nel diverso ambito delle “notifiche processuali”, la Sezione tributaria delle Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Presidente: Cicala M., Relatore: Perrino AM. — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) in merito alla dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, ha statuito che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non può essere surrogato dall’esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione. (Conforme, ordinanza n. 19387 del 08/11/2012 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)
Nel testo integrale dell’ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018
La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi (Presidente), Dott. Antonio Mondini (Relatore/Consigliere), Dott. Oronzo De Masi, Dott. Liana Maria Teresa Zoso, Dott. Anna Maria Fasano (Consiglieri), ha pronunciato la seguente
Ordinanza
sul ricorso —/2013 proposto da:
D.B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato T.M.;
(ricorrente)
contro
EQUITALIA SUD S.P.A. DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato A.D.V., rappresentato e difeso dall’avvocato A.S.;
(controricorrente)
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
(resistente con atto di costituzione)
avverso la sentenza n. 142/2012 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, depositata il 18/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.02.2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatti della causa
- D.B.A. impugnava la cartella esattoriale notificatagli il 15.12.2009, da Equitalia Polis S.p.A. per mancato pagamento di IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno 2004, deducendo che il procedimento di notifica della cartella non appariva completo, che la cartella era da considerarsi nulla perché non preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento, che l’avviso era invalido e che il credito impositivo era prescritto.
- L’adita commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava l’impugnazione.
- La commissione tributaria regionale della Campania, decidendo sull’appello proposto dal contribuente, con sentenza n. 142/51/12, depositata il 18 maggio 2012, confermava la pronuncia di primo grado; la commissione osservava che la nullità della notifica della cartella, quand’anche fosse stato effettivamente accertato il difetto formale che, secondo il D.B.A., ne sarebbe stato la causa, risultava sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso e che la notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultava, “dalla documentazione in atti”, essersi perfezionata per compiuta giacenza a seguito “di invio della raccomandata n. —, consegnata il 25.11.2008”; la commissione riteneva infine che, stante la mancata impugnazione e la conseguente definitività dell’avviso, ogni questione relativa al merito delle pretese tributarie era da rigettare.
- D.B.A. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi illustrati con memoria.
- Equitalia Sud si è difesa con controricorso.
- L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo di ricorso, D.B.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 602/73, 60 del D.P.R. 600/73, 137, 156, 160 c.p.c., nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla notifica della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamentando che la commissione tributaria regionale, da un lato, aveva ritenuto applicabili gli articoli del codice di rito sulla sanatoria della notifica degli atti processuali alla notifica di un atto amministrativo, dall’altro lato, aveva omesso di motivare sia sul fatto in sé della notifica sia sulla dedotta ragione di nullità della notifica, consistente nell’avere, il messo notificatore, tralasciato di far firmare al consegnatario la copia della cartella.
- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del D.P.R. 600/73, 137 e ss., 140 c.p.c., 2967 c.c. nonché omessa motivazione sulla circostanza, controversa e decisiva per il giudizio, costituita dalla notifica dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
2.1. Specifica il D.B.A. in proposito che l’unico documento agli atti relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, era una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane, prodotta dalla Equitalia Sud in primo grado, e che tale estratto non poteva essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione, che la commissione, nel ritenere raggiunta la prova del perfezionamento della notifica, aveva o commesso una violazione o falsa applicazione delle richiamate norme di legge laddove, con l’espressione “dalla documentazione agli atti” avesse inteso riferirsi a quell’estratto, oppure aveva omesso di precisare a quale altra documentazione agli atti avesse inteso riferirsi e quindi aveva omesso di dare conto di come era giunta alla suddetta conclusione.
- Il primo motivo di ricorso è infondato:
3.1. La commissione tributaria regionale della Campania ha, con puntuale motivazione, prestato ossequio alla legge e agli insegnamenti di questa Corte, la quale ha affermato che “la nullità della notifica della cartella esattoriale … è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/2016; 1238/2014) e, più in generale, che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. 18480/2016).
- Il secondo motivo di ricorso è fondato per la parte in cui la ricorrente vi lamenta il difetto di motivazione della sentenza:
4.1 Nella motivazione non è specificato da quale “documentazione agli atti”, che non sia l’estratto del sito internet di Poste Italiane, riprodotto a pagina 20 del ricorso ed inidoneo (Cass., sez. 6-5, n. 25285/2014) a dimostrare la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta dalla parte finale dell’art. 140 c.p.c., sia stata tratta la conclusione che la raccomandata è stata ricevuta il 25.11.2008.
- Il motivo deve pertanto essere accolto.
- La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento.
- La commissione dovrà decidere anche delle spese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.
Link ai precedenti citati
L’estratto dal servizio online delle Poste non prova la consegna della raccomandata
Corte Suprema di Cassazione – Sesta sezione Civile – 3 – Ordinanza n. 19387 dell’8 novembre 2012 – Presidente: Finocchiaro M.; Relatore: Barreca GL.- PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Ricorso per cassazione – Istanza di regolamento di competenza – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Mancata attività difensiva dell’intimato – Deposito della stampa di foglio del servizio “on line” di Poste Italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 25285 del 28 novembre 2014 – Presidente: Cicala M.; Relatore: Perrino AM. – PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane e di fotocopia di avviso di ricevimento di raccomandata – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso, non risultando prova della relativa notificazione – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.

