Con la risposta ad interpello n. 102 del 15 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dell’intera partecipazione societaria da parte del socio unico di una società a responsabilità limitata non costituisce causa di cessazione del concordato preventivo piennale (CPB), ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024.
La disposizione citata, come precisato anche dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 e dalle successive FAQ, si riferisce esclusivamente a modifiche della compagine sociale che interessano società trasparenti ex art. 5 del TUIR, e non si applica alle società di capitali, neppure in presenza di cessioni totali delle partecipazioni. In definitiva, nelle SRL, il conferimento/la cessione delle quote non integrano un causa di cessazione del CPB prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera bter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».
Nel caso esaminato, la cessione delle quote da parte del socio della S.r.l. non integra una causa di cessazione del CPB, poiché:
- la società non è parte attiva nell’operazione (non è né conferente né conferitaria);
- la modifica riguarda la titolarità delle sue quote, non la società stessa.
Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 102 del 15 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)– Cause di cessazione e decadenza del CPB – Cessione/conferimento di partecipazioni – Società a responsabilità limitata Srl che ha aderito al concordato -Conferimento/la cessione delle quote – Causa di cessazione ex art. 21, comma 1, lett. b–ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 (lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 e successivamente modificata dall’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.L. 19/10/2024, n. 155, conv., con mod., dalla L. 09/12/2024, n. 189 – Esclusione – Art. 21, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13