È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 23 giugno 2025, il Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere».
Si evidenzia che l’articolo 2 del decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88 modifica alcune disposizioni del codice civile concernenti la definizione di scissione mediante scorporo e talune forme di semplificazione e l’esercizio del diritto di recesso nei casi di scissione mediante scorporo. Sono altresì modificate norme inerenti al trasferimento della sede sociale all’estero.
La lettera a) del comma 1 modifica l’articolo 2506.1 c.c. recante la definizione di scissione mediante scorporo.
Si rammenta che la scissione (disciplinata dall’art. 2506 c.c.) si verifica quando una società, la società scissa, trasferisce tutto (nella scissione totale) o parte (scissione parziale) del suo patrimonio a più società beneficiarie. I soci della scissa ricevono azioni dalle beneficiarie in base a quanto stabilito nel progetto di scissione. Il decreto legislativo n. 19 del 2023 ha introdotto l’articolo 2506.1 nel codice civile al fine di prevedere il caso della scissione mediante scorporo. Tale articolo del codice è stato successivamente modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2024 (convertito dalla legge n. 112 del 2024) al fine di chiarirne la formulazione. Con lo scorporo disciplinato dall’art. 2506.1 c.c. si consente il trasferimento di parte del patrimonio della scissa a una o più società, con assegnazione delle partecipazioni (azioni/quote) della società beneficiaria (o delle società beneficiarie) alla società scissa e non ai soci, come invece prevede la procedura ordinaria disciplinata dall’art. 2506 c.c.
La lettera a) sostituisce il primo comma dell’art. 2506.1 c.c. al fine di chiarire che la scissione mediante scorporo possa realizzarsi con l’assegnazione
- dell’intero oppure di una parte del patrimonio della scissa;
- ad una o più beneficiarie che possono essere di nuova costituzione oppure preesistenti.
La modifica consiste nell’esplicita previsione che l’operazione di scissione mediante scorporo possa avverarsi sia quando si prevede l’assegnazione dell’intero patrimonio della scissa, sia di una parte di esso, sia quando tale assegnazione avvenga in favore di una o più società, preesistenti o di nuova costituzione.
La formulazione previgente dell’art. 2506.1 c.c. sembrava escludere infatti l’ipotesi di procedere all’assegnazione dell’intero patrimonio e che le beneficiarie possano essere preesistenti. Contestualmente viene soppresso il riferimento alla continuazione dell’attività della scissa, in quanto tale riferimento viene ad essere non sempre applicabile in considerazione della possibilità di assegnazione dell’intero patrimonio.
La relazione illustrativa evidenzia come “Diversamente dalla scissione totale, lo scorporo dell’intero patrimonio non determina l’estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote delle beneficiarie e prosegue”. In proposito, la medesima relazione asserisce come il caso di scissione totale mediante scorporo sia “concretamente possibile”, laddove si è talvolta espresso il dubbio che tale operazione non potesse realizzarsi per via dell’assegnazione delle azioni o quote alla scissa medesima e non ai suoi soci.
La lettera b) novella il quarto comma, terzo periodo, dell’art. 2506-bis del codice civile. La modifica interviene, in particolare, sulle condizioni al ricorrere delle quali è possibile redigere (da parte dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione) la versione semplificata del progetto di scissione in caso di scissione mediante scorporo.
Si prevede che tale versione semplificata sia limitata ai casi di:
- costituzione di una o più nuove società beneficiarie;
- assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società.
Tali modifiche sono da collegare alla modifica recata dalla lettera a) che, come detto, ha generalizzato i casi di scissione mediante scorporo comprendendo anche il caso di assegnazioni a beneficiarie preesistenti.
Di analogo tenore sono le modifiche contenute nella lettera c), numero 1: la presentazione della situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e delle relazioni previste dagli articoli 2501-quater medesimo, 2501-quinquies e 2501-sexies non sono richieste ai fini della scissione mediante scorporo a condizione che questa avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa.
Le modifiche in oggetto sono peraltro da leggere insieme alle novelle (proposte dall’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 88/2025 in esame all’art. 42, comma 3, e art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 19. Anche in quella sede, infatti, il D.Lgs. in esame esplicita il caso dello scorporo mediante la costituzione di una o più nuove società e l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa per l’applicazione delle semplificazioni ivi previste.
La lettera c), numero 2, chiarisce che nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all’operazione non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 del codice civile. La novella reca modifiche al sesto comma dell’art. 2506-ter c.c.
In proposito vale rammentare che, stante le peculiarità dell’operazione di scissione mediante scorporo, è la società stessa e non il socio a entrare nel capitale della società beneficiaria.
La lettera d) novella il quinto comma dell’articolo 2369 c.c. rubricato «Seconda convocazione e convocazioni successive». Tale articolo reca un elenco delle deliberazioni che richiedono, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Da questo elenco si sopprime il riferimento alle deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale all’estero.
La lettera e) modifica l’articolo 2510-bis c.c. il quale prevede che il trasferimento all’estero della sede statutaria sia posto in essere mediante trasformazione, nel rispetto delle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale. Inserendo un comma aggiuntivo, la novella in esame chiarisce che la suddetta trasformazione deve considerarsi a tutti gli effetti trasferimento di sede all’estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall’operazione.
Link al testo del Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere». Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 143 del 23 giugno 2025 e in vigore dall’8 luglio 2025




