• 20/04/2024 11:02

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017, n. 20, diffusi i chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016.

Di sicuro interesse, in relazione all’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti, sono le affermazioni secondo cui i risultati degli studi per il 2016 – senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “crisi”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d’imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), – potrebbero trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2014, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017, con oggetto: STUDI DI SETTORE – Redditi 2017 – Periodo d’imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427