• 01/05/2024 13:46

Le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L’aliquota prevista nei casi ordinari è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative o in perdita sistematica, invece, l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 10,5 per cento.

Inoltre, con un semplice comportamento concludente, entro il 31 maggio 2016 le imprese individuali potevano scegliere di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa.

L’imposta sostitutiva derivante dall’esercizio dell’opzione è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

Con la circolare n. 26/E dell’1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del regime agevolato temporaneo introdotto dai commi da 115 a 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) per consentire, tra l’altro, l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché questa avvenga entro il 30 settembre di quest’anno.

 

Come funziona l’agevolazione per la cessione di beni ai soci

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione è invece prevista un’aliquota del 10,5%. L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L’imposta sostitutiva va versata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a:

  • beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.

 

Imprese individuali ed esclusione dei beni strumentali

 

Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea che gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione andava esercitata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016. Per avvalersi di questo regime di favore è sufficiente un comportamento concludente come la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Successivamente l’imprenditore dovrà perfezionare l’opzione indicando il valore dei beni e dell’imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi. L’esclusione dell’immobile dal patrimonio comporta il pagamento entro il 30 novembre del 60 per cento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Entro il 16 giugno 2017 andrà invece versato il restante 40%. Le Entrate chiariscono che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacola il perfezionamento dell’opzione espressa.

 

Per saperne di più:

Assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Studio n. 20-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016

L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di marzo 2016