La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, ha disciplinato l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.
L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. Con circolare n. 94 del 30 giugno 2021, l’Inps ha fornito i chiarimenti su requisiti, domanda, misura, durata e decorrenza della prestazione.
Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 94 del 30 giugno 2021: «OGGETTO : INPS – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178»




