L’Inps comunica che è disponibile il servizio per presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026, come indicato nel messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.
Le richieste possono essere inoltrate attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Il servizio resterà attivo fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per l’invio delle domande.
In alternativa alla procedura online, è possibile presentare richiesta anche tramite il Contact Center multicanale dell’Istituto.
L’Inps ricorda che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023, l’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.
Per questo motivo, non possono accedere alla prestazione per il 2026 coloro che ne hanno già beneficiato negli anni 2024 o 2025; eventuali domande presentate saranno respinte dall’Istituto.
Possono invece presentare domanda per il 2026 i lavoratori che non hanno inoltrato richiesta nelle annualità 2024 e 2025, oppure coloro che, pur avendo presentato domanda in passato, non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa.
Tutti i dettagli sono disponibili nel messaggio messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.
(Così, comunicato stampa Inps del 15 giugno 2026)
Riferimenti normativi e documentali
Messaggio Inps n. 1129 del 31 marzo 2026 – OGGETTO: Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL – Chiarimenti sulla mancata formalizzazione dell’iscrizione – Rilevanza dell’assolvimento dell’obbligo contributivo – Liquidazione delle prestazioni in presenza del versamento contributivo alla Gestione separata – Necessaria regolarizzazione dell’adempimento di iscrizione
Il messaggio Inps chiarisce che, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude la liquidazione della prestazione quando risulti assolto l’obbligo del versamento contributivo alla medesima Gestione. Resta ferma la necessità, per il lavoratore, di formalizzare l’adempimento di iscrizione e di possedere gli altri requisiti previsti dalla disciplina delle singole prestazioni.
Messaggio Inps n. 1987 del 15 giugno 2026 – OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l anno 2026 – Apertura del servizio dal 15 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – Divieto di nuova richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio fruizione – Autocertificazione dei redditi e requisiti di accesso
Il messaggio Inps comunica l’apertura, dal 15 giugno al 31 ottobre 2026, della procedura telematica per la presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026, richiamando i canali di accesso, le credenziali ammesse, il divieto di nuova richiesta nel biennio successivo alla fruizione e l’autocertificazione dei redditi rilevanti ai fini dei requisiti.
Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione”
Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178





