Al fine, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, inviate dall’Agenzia delle entrate una nuovatranche di comunicazione relative a presunte anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:
a) redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;
b) redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;
c) assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;
d) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;
e) redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;
f) redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;
g) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;
h) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;
i) redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.
Naturalmente i contribuenti che riceveranno le citate comunicazione potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni.
Per saperne di più:
Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2017, prot. n. 91828/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali».
Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
Si segnale, infine, che nel sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile una guida (relativa alle dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (modello Unico PF 2013 o modello 730/2013) che fornisce informazioni sul come regolarizzare la propria posizione fiscale.
Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”



