• 18/04/2024 18:50

Con la circolare 73 del 24 giugno 2022, Inps ha recepito il disposto del “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022) attraverso cui il Legislatore ha stabilito – tra le altre misure – l’introduzione di una indennità una tantum di 200 euro per una vasta platea di cittadini. Il provvedimento normativo si è inserito nel novero delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Successivamente, sulla base del “Decreto Aiuti-ter” (decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022), il Legislatore ha rinnovato l’indennità una tantum nella misura di 150 euro (il cd. “bonus 150″). Inps ha quindi provveduto a recepire le nuove indicazioni con la pubblicazione delle circolari 116/2022 e 127/2022.

La rilevanza dei sostegni e la necessità di provvedere tempestivamente all’erogazione delle prestazioni ha impegnato l’Istituto all’emanazione di una serie di atti che approfondiremo nel presente documento, atti che hanno progressivamente delineato i confini della platea di beneficiari.

Questo dossier rappresenta, quindi, uno sforzo di sintesi sistemica per orientarsi sulla materia.

 

Bonus 200: una priorità per il paese

 

  1. Destinatari dell’indennità

 

La platea è composita, abbraccia lavoratori pubblici e privati, soggetti ancora attivi e pensionati, subordinati e liberi professionisti, disoccupati e categorie colpite dall’emergenza pandemica.

Nel dettaglio hanno beneficiato/stanno beneficiando dell’indennità:

  • i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato;
  • i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • i titolari di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • i beneficiari di NASpI, Dis-COLL per il mese di giugno 2022, disoccupazione agricola di competenza 2021;
  • i percettori delle indennità Covid 19 ai sensi dei decreti Sostegni e Sostegni bis;
  • i lavoratori domestici;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021;
  • i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021;
  • i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • gli incaricati di vendite a domicilio;
  • i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

 

  1. Lavoratori dipendenti

 

Nel parterre dei lavoratori dipendenti sono ricompresi i lavoratori del pubblico e del privato, titolari di uno o più contratti di lavoro, stipulati entro il 23 giugno del 2022 e destinatari del diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore è stato chiamato a riconoscere in modo automatico il sostegno nel mese di luglio 2022, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. L’Istituto, sul punto, ha fornito precise indicazioni nell’ambito del messaggio 2259/2022, evidenziando gli elementi da porre in risalto nell’ambito della dichiarazione con l’intento di agevolare ogni potenziale beneficiario.

Fin dall’emanazione della circolare 73/22, il bonus è stato riconosciuto anche in presenza di eventi tutelati che azzerassero la retribuzione nel mese di luglio 2022. Con successivo messaggio, il 3805/2022, Inps ha chiarito che gli eventi tutelati, oltre a CIGO/CIGS, Fis o Fondi di Solidarietà, CISOA e congedi sono anche l’aspettativa sindacale, le aspettative/i congedi previsti dai CCNL di settore comunque denominati e le eventuali sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie a carico di soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

La circolare 111/2022, infine, recependo quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, ha annoverato fra i destinatari del provvedimento anche i lavoratori che non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps nei primi mesi dell’anno. Questi ultimi, per l’accesso all’indennità, sono stati chiamati a presentare una dichiarazione con cui affermavano di non aver già fruito del bonus, di essere stati destinatari degli eventi con copertura di contribuzione figurativa nell’intervallo tra il 1° gennaio e il 18 maggio del 2022 (indipendentemente se sorti in data antecedente e/o proseguiti al termine della deadline indicata) e di essere consapevoli di non avere diritto al bonus laddove rientranti in altre categorie beneficiarie dell’erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.

Al termine della prima tranche di pagamenti si sono registrate sporadiche situazioni di criticità: alcuni lavoratori non avevano potuto accedere al bonus in virtù dell’abbattimento della contribuzione o in ragione di errori formali (es. una tardiva dichiarazione resa al datore). Per consentire la fruizione dell’indennità, anche in ragione della ratio del provvedimento, Inps è intervenuta col già citato messaggio 3805/2022, consentendo di sanare tali posizioni.

 

  1. Le indennità liquidate d’ufficio da Inps

 

Per poter intervenire tempestivamente e rispondere alle esigenze della cittadinanza, Inps ha effettuato una distinzione tra le indennità che l’Istituto avrebbe potuto liquidare autonomamente e quelle per cui, invece, era necessario realizzare una procedura per la ricezione delle istanze. In entrambi i casi è stato sfruttato il processo di digitalizzazione che l’Ente porta avanti e per il quale l’esperienza pandemica è stata, alla prova dei fatti, un acceleratore involontario. In tal senso è stato possibile, già nella fase di definizione dei processi, stilare una periodizzazione dei pagamenti, un calendario delle liquidazioni che in un’ottica di massima trasparenza è stato reso noto già nella circolare 73/2022.

Massimizzando le informazioni possedute nei database dell’Istituto, Inps ha potuto erogare la prestazione nel mese di luglio a:

  • 13 milioni e 137 mila pensionati;
  • 753mila nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • 634 lavoratori domestici.

Uno sforzo che è fondamentale sottolineare, rimarcando l’importanza del pronto intervento al termine della “fase uno” del processo. Dalla pubblicazione della prima circolare in materia, datata 24 giugno, al momento dell’erogazione della valuta il lasso temporale è stato estremamente ridotto.

 

  1. I titolari di pensione

 

Tra le categorie aventi diritto all’indennità figurano i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Per l’accesso all’indennità l’Istituto ha processato le informazioni correlate ai requisiti richiesti dal Legislatore, vale a dire la titolarità del trattamento a giugno 2022 e un reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

I soggetti in attesa del rinnovo dell’invalidità al 30 giugno hanno ottenuto l’accredito ove il trattamento sia stato confermato senza soluzione di continuità.

 

  1. I lavoratori in stato di disoccupazione e i lavoratori “ex Sostegni”

 

Tra i destinatari dell’indennità il Legislatore ha ricompreso i titolari di disoccupazione. In tal senso ai percettori di NASpI, Dis-COLL e ai beneficiari di disoccupazione agricola di competenza 2021 è stato riconosciuto l’importo spettante. Parallelamente il bonus è stato erogato anche agli ex beneficiari delle indennità Covid varate dai decreti Sostegni e Sostegni bis. La liquidazione di tali indennità era stata calendarizzata ad ottobre, proprio per consentire – tra le diverse prestazioni – di identificare i profili aventi titolarità. Anche qui i dati confermano l’impegno profuso da Inps.

 

 

Prestazione Pagate
Percettori NASpI/DisColl 755.033
Percettori Disoccupazione Agricola 441.294
Percettori bonus covid 2021 183.511
1.379.838

Dati al 17.11.2022

 

  1. Gli altri lavoratori e le categorie chiamate a presentare domanda

 

Oltre al processo d’erogazione d’ufficio, Inps ha costruito un’infrastruttura digitale sul portale dell’istituto (www.inps.it) per poter registrare le istanze pervenute dalle altre categorie professionali tutelate dalla normativa. È un lavoro di back-end che è oggi possibile sviluppare agilmente grazie ai fondi garantiti dal Pnrr e all’impegno profuso sotto il profilo dell’Innovazione, cui dedicheremo un ulteriore approfondimento. Hanno dovuto trasmettere domanda i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409 del c.p.c., con un contratto attivo ed iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con almeno un contributo mensile versato nel corso del 2021;
  • incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con un reddito 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro.

La circolare 103/2022 ha poi ampliato il range dei potenziali beneficiari, recependo quanto disposto dal decreto-legge n. 50/2022, cui è seguito il decreto interministeriale attuativo del 19 agosto 2022. Inps ha così riconosciuto il beneficio anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti individuati dal Legislatore. Nel dettaglio hanno potuto presentare istanza i lavoratori:

  • iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all’Inps;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i componenti degli studi associati o società semplici;
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Poiché per la libera professione è possibile la contemporanea iscrizione a Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (vd. decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la circolare 103/2022 ha altresì chiarito in forma preventiva che, nell’ipotesi del caso, la competenza a gestire la domanda sarebbe stata esclusivamente di Inps.

Per poter accedere alla prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti hanno dovuto rispettare i requisiti previsti dal Legislatore. Hanno potuto ottenere l’accredito quanti hanno percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro, a condizione che non avessero già fruito del bonus 200 euro nelle more degli artt. 31 e 32 del “Decreto Aiuti”.

Nella medesima circolare 103 è stato chiarito che, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, l’indennità a favore delle sopra richiamate categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti è incrementata di 150 euro per coloro che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Il bonus 150: un sostegno per chi versa in maggiori difficoltà

 

In armonia col percorso intrapreso, il Legislatore ha deciso di introdurre nell’impianto normativo un altro strumento a supporto dei soggetti più esposti alla difficoltà congiunturale vissuta dal Paese. Con il “Decreto Aiuti ter“, come abbiamo anticipato, è stata così varata una nuova indennità una tantum, ribattezzata dalla stampa e dall’informazione online “Bonus 150″.

La circolare 127/2022 fornisce in tal senso tutte le indicazioni utili per l’individuazione dell’utenza che può accedere alla prestazione con erogazione da parte dell’Inps. Le caratteristiche, i profili se vogliamo, dei beneficiari sono simili a quelli già indicati in precedenza e oggetto del presente dossier. A cambiare è principalmente il criterio reddituale, laddove la soglia limite – rispetto al reddito ottenuto nel 2021 – non si ancora più ai 35.000 euro, bensì a quota 20.000.

 

  1. Le categorie che hanno ricevuto il bonus d’ufficio

 

Il bonus è stato liquidato da Inps, senza la necessità che sia trasmessa alcuna istanza, ai soggetti residenti in Italia e titolari al 1° ottobre di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Gli interessati sopra indicati hanno potuto beneficiare della misura con la mensilità di novembre 2022, ove siano risultati in possesso di un reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 sono stati ricompresi tra i destinatari del beneficio qualora il trattamento sia stato confermato dal 1° ottobre 2022.

Oltre ai titolari di pensione, hanno beneficiato della prestazione senza necessità di trasmettere domanda:

  • i lavoratori domestici, che avevano uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2022), già fruitori del “Bonus 200”;
  • i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, a patto che i componenti non risultassero fruitori dell’indennità in quanto appartenenti ad altra categoria titolare del diritto alla prestazione;
  • i beneficiari delle indennità Covid – 19 derivanti dai Decreti Sostegni e Sostegni bis;
  • i percettori di NASpI o Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità per il mese di novembre 2022;
  • i titolari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
  • i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio beneficiari del “bonus 200”.

 

  1. I lavoratori dipendenti

 

Detto il diverso ancoraggio al criterio reddituale, i lavoratori dipendenti hanno potuto accedere al beneficio sempre grazie al tramite offerto dal datore di lavoro, ottenendo l’indennità con la retribuzione della competenza del mese di novembre. Unico passaggio formale richiesto era la presentazione di una dichiarazione resa dal lavoratore attraverso la quale lo stesso precisasse “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 del decreto-legge n. 144/2022”. Un modello di tale dichiarazione è stato allegato al messaggio 3806/2022.

Come già sancito dalla circolare 116/2022, per accedere al beneficio era necessario avere, a novembre 2022, una retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccedente l’importo di 1.538 euro, anche nelle ipotesi in cui – per tale mese – fosse presente una copertura figurativa parziale. Sul punto, poi, con messaggio 4159 del 17 novembre 2022 Inps ha precisato che – in riferimento alla posizione dei lavoratori dipendenti, con l’esclusione dei lavoratori domestici – il limite retributivo previsto dalla norma è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o di eventuali ratei della stessa, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Hanno potuto ottenere la prestazione i lavoratori dipendenti, anche somministrati, presso datori pubblici e privati, ivi compresi quelli interessati nel mese di novembre da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale Inps (congedi parentali, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro).

Con la retribuzione di novembre 2022, i datori hanno assunto l’obbligo di pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nello stesso mese e con il limite retributivo sopra indicato.

 

  1. I lavoratori chiamati a presentare domanda

 

Tra i soggetti vincolati alla trasmissione dell’istanza risultano invece i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS che non abbiano percepito la stessa dal datore di lavoro. Devono quindi presentare domanda entro il 31 gennaio 2023:

  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 20.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito per lo stesso anno non superiore a 20.000 euro;
  • i Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto ai sensi dell’articolo 409 del c.p.c., i dottorandi e gli assegnisti di ricerca. Tali lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, devono essere iscritti alla Gestione separata e non devono aver maturato – nel 2021 – un reddito derivante dai suddetti rapporti superiore a 20.000 euro.

 

  1. Il cronoprogramma del bonus 150

 

Nel mese di novembre 2022 l’indennità è stata liquidata ai beneficiari dei trattamenti pensionistici, di assegno sociale, ai titolari di invalidità, ciechi e sordomuti, ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai lavoratori domestici e ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

A febbraio 2023 il bonus sarà erogato ai titolari di NASpI, Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, disoccupazione agricola 2021, ai beneficiari delle indennità Covid – 19 di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, ai lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati di vendite a domicilio che hanno fruito del bonus 200 e – infine – ai lavoratori chiamati a presentare domanda.

 

Uno sforzo costante per raggiungere l’obiettivo

 

È chiaro che un processo così articolato, strutturato per step, non è di semplice gestione e il suo perfezionamento è soggetto a continuo monitoraggio da parte del personale Inps. A dispetto delle possibili insidie, e delle criticità legate ai tempi di reazione imposti dal contesto esterno, l’Istituto è riuscito a realizzare la mission assegnata in tempi estremamente contenuti, risolvendo anche le possibili difficoltà legate alla eccezionalità di alcune situazioni.