La decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 del D.P.R. 602/73, qualora sia incerta la spettanza di un’agevolazione, l’applicabilità di un’aliquota o la qualificazione di un soggetto, deve essere individuata secondo la regola dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Così, l’Agenzia delle entrate nella prima risposta (la n. 1 del 4 ottobre 2018), ad istanza di consulenza giuridica, resa pubblica in ottemperanza del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2018, prot. n. 185630/2018, sulla trasparenza e pubblicità dell’interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti.
La giurisprudenza del giudice di legittimità, ricorda l’Agenzia, hanno infatti escluso che il termine decadenziale decorra dal versamento del saldo in caso di richiesta di rimborso:
- dell’IRAP versata per carenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 4166 del 21 febbraio 2014, “quando, come nella specie, venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo, la eventuale non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere, […], dalla data dei versamenti delle dette rate di acconto; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 11920 del 28 maggio 2014; Corte di Cassazione, ordinanza n. 17912 del 13 agosto 2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 24391 del 30 novembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 26434 del 20 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 4656 del 22 febbraio 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 6786 del 15 marzo 2017; Corte di Cassazione, sentenza n. 7248 del 22 marzo 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 9325 dell’11 aprile 2017);
- dell’IRPEF versata in eccesso in relazione ad un immobile di interesse storico artistico (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10077 del 9 maggio 2014, la causale della richiesta di rimborso – ovvero la mancata applicazione dell’agevolazione fiscale che determina la tassazione del bene in base al reddito effettivo e non secondo la rendita catastale dello stesso – “sicuramente sussisteva fin dall’epoca del versamento degli acconti.”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 1161 del 22 gennaio 2016);
- dell’IRPEG e dell’ILOR versate indebitamente per non essere state conteggiate, in sede di dichiarazione dei redditi, le variazioni in diminuzione riferibili all’utilizzo dei fondi rischi contenzioso e oneri da partecipazioni (perché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 6497 del 31 marzo 2015,“nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dalla contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare ai due fondi […] di cui sopra (se ritenerli assimilabili a “fondi tassati”, i cui utilizzi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ovvero a “fondi non tassati”, i cui utilizzi concorrono alla formazione del reddito imponibile)”, la circostanza risultava “rilevabile indipendentemente dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo, […].”);
- della maggiore IRPEG erroneamente versata relativamente a fabbricati e terreni di cui è stato successivamente disconosciuto il diritto di proprietà (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 15427 del 22 luglio 2015, “non vi è dubbio che il contribuente aveva la possibilità legale di agire al fine di giungere ad un accertamento giudiziale sulla proprietà degli immobili in questione, sicché la sua inerzia sino al deposito della sentenza del Tribunale non è in alcun modo tutelabile, e nulla può quindi rilevare in ordine al termine iniziale della prevista decadenza.”);
- dell’IRPEF versata a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogata quale incentivazione straordinaria all’esodo, (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, citata ordinanza n. 11602 del 2016, “nella specie, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del contribuente – ossia che la ritenuta era stata operata applicando l’aliquota piena e non l’aliquota dimidiata – attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta, mediante la ripetizione del 50% dell’importo calcolato dal datore di lavoro in base all’aliquota intera, senza necessità di attendere né eventuali conguagli di fine anno del datore di lavoro né eventuali riliquidazioni da parte dell’Ufficio; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 25177 del 7 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 28847 dell’1 dicembre 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 2533 dell’1 febbraio 2018 in relazione all’eccedenza di ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro ed assoggettate a tassazione separata).
Link alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di consulenza giuridica n. 1 del 4 ottobre 2018, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenziale di 48 mesi fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Versamenti in acconto – Decorrenza – Differenti ipotesi – Nel caso in cui si contesti in radice l’obbligo di pagamento dell’imposta – Dai singoli acconti – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602




