Disponibili le istruzioni per utilizzare il credito d’imposta erogato, con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto 2016. Il credito d’imposta tiene conto sia dell’importo del finanziamento, che degli interessi dovuti e delle spese di gestione strettamente necessarie. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede, inoltre, che il credito d’imposta sia utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
Compensazione o cessione del credito
Nei casi in cui i contribuenti abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso dello stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. I soggetti finanziatori provvedono a recuperare gli importi tramite compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento, o mediante cessione del credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è avvenuta la cessione.
La trasmissione dei dati
I soggetti che hanno erogato i finanziamenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei beneficiari, l’ammontare dei finanziamenti concessi, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni. L’invio di questi dati avverrà secondo modalità e termini approvati con un successivo provvedimento dell’Agenzia. (Così, Comunicato stampa Agenzia della entrate 4 novembre 2016)
Si ricorda che il decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, (link sito Gazzetta ufficiale) concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato il Centro Italia, stabilisce ai sensi dell’articolo 5, comma 3, che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d) e) e g) del comma 2, previsti per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato. Il successivo comma 5 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.