• 23/04/2024 3:40

Fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi forfettari e 398/91), o quasi

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi i forfettari), esclusi i medici e più in generale tutti soggetti che operano nel settore sanitario. L’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi viene esteso, altresì, anche ai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si tratta di associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Queste, le novità, da confermare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, contenute nella prima bozza (sotto riportata) del nuovo decreto decreto-legge Pnrr, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», approvato del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022

Tuttavia, rispetto alla stesura iniziale della bozza (sotto riportata) del nuovo decreto Pnrr, sembra farsi spazio l’ipotesi di esonerare fino al 2024 dal nuovo obbligo, i forfettari con o ricavi/compensi fino a 25.000 euro.

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Schema di Decreto-Legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Link al testo in pdf 

 

Art. 15
Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

 

1. All’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (1), in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, 127 (2), in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d’imposta» sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Nota (1)

L’anticipo al 30 giugno 2022 delle sanzioni per chi non accetta i pagamenti con il Pos

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Ante modifiche della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022

Post modifiche apportate dall’art. 15, comma 1, della Bozza del DL “PNRRapprovata dal CDM del 13.04.2022

 Art. 15, comma 4-bis
Pagamenti elettronici

 

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. (Comma inserito dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), del D.L. 06/11/2021, n. 152, conv., con mod. dalla L 29/12/2021, n. 233)

 

 

Art. 15, comma 4-bis
Pagamenti elettronici

 

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del paga mento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. (Le parole «dal 30 giugno 2022» sono state così sostituite alle precedenti «dal 1° gennaio 2023» dall’art. 15, comma 1, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022. In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), del DL 06/11/2021, n. 152, conv., con mod. dalla L 29/12/2021, n. 233)

 

 Nota (2)

 

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23

Ante modifiche della Bozza del DL “PNRR” approvata dal
CDM del 13.04.2022

Post modifiche apportate dall’art. 15, comma 2, della Bozza del D.L. “PNRRapprovata dal CDM del 13.04.2022

 

Art. 1, comma 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. (Le parole «, su richiesta,» sono state inserite dall’art. 1, comma 354, della L 30/12/2018, n. 145. Il periodo da «Sono altresì esonerati» fino a «soggetto passivo d’imposta.» è stato aggiunto dall’art. 10, comma 01, del DL 23/10/ 2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136. Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136.

 

In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

 

 

Art. 1, comma 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. [Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta]. (Le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino a «o committente soggetto passivo d’imposta» sono state soppresse dall’art. 15, comma 2, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022. Le parole «, su richiesta,» sono state inserite dall’art. 1, comma 354, della L 30/12/2018, n. 145. Il periodo da «Sono altresì esonerati» fino a «soggetto passivo d’imposta.» è stato aggiunto dall’art. 10, comma 01, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136. Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136.

In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

 

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 916, della L. 27/12/2017, n. 205, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.01.2019.

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, della L. 27/12/2017, n. 205, fermo restando quanto previsto al comma 916 dell’art. 1, della sopracitata L. n. 205/2017, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.07.2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 dell’art. 1, della sopracitata L 205/2017 si applica dal 1° gennaio 2019;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destina tari della normativa di cui all’art. 3 della L 13/08/2010, 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’art. 25, comma 2, del DL 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L 23/06/2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.


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