VIII aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 28 maggio 2025
In data 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’ottavo aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Con questo aggiornamento, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi riguardanti due aspetti di particolare rilievo per i contribuenti e gli operatori:
- il calcolo degli acconti per l’anno 2025 da parte dei soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, con particolare attenzione alla rilevanza del reddito concordato e alla non inclusione della parte assoggettata a imposta sostitutiva nel calcolo secondo il metodo storico;
- la rilevanza del cambio di codice attività nel 2025, conseguente all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, ai fini della verifica della continuità dell’adesione al CPB. In particolare, si chiarisce che tale variazione, se non legata a un cambiamento sostanziale dell’attività e pur comportando l’applicazione di un diverso ISA, non comporta di per sé la cessazione del concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 13 del 2024.
Di seguito il testo.
Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)
Faq del 28 maggio 2025
Si chiede se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell’acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell’imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.
L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati».
In forza del dato letterale della norma si ritiene, quindi, che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024). Si ritiene, inoltre, che ai fini della determinazione dell’acconto non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.
Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)
Faq del 28 maggio 2025
Si chiede di sapere se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l’ipotesi di cessazione prevista all’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.
L’ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall’applicazione del CPB. Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che «la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.




