• 27/04/2024 0:33
Istituito il portale per la comunicazione di inizio dell’attività di gestione del personale ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro, ha diramato una nota con la quale da notizia che dal 1° marzo 2018 i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, devono comunicarlo tramite una nuova procedura telematica. Nel documento, inoltre, evidenziata l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Tale strumento, a giudizio dell’Ispettorato, rappresenta una forte semplificazione per i professionisti i quali, a partire dall’1° marzo 2018, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della Legge n. 12/1979 secondo le modalità indicate nella predetta Nota n. 32 del 15 febbraio 2018.

Fonte normativa dell’obbligo di comunicazione di inizio dell’attività

L’articolo 1 al comma 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra». Pertanto, detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

In particolare, per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B), necessaria:

  • l’abilitazione professionale;
  • l’iscrizione all’ODCEC (territoriale)
  • la comunicazione ex art.1, legge n. 12/1979.

La predetta comunicazione deve avvenire sulla base degli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale sarà svolta, e non in base al domicilio professionale di colui che la svolgerà. Pertanto, dovranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il commercialista intenda assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale

La mancata comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione

Riguardo le sanzione per l’omessa comunicazione obbligatoria tramite di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, la circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, ha evidenziato “che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Ndr. legge abrogata dall’art. 10, comma 11, L. 183/2011)”. Dello stesso avviso, la sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 della Corte di Cassazione, VI sezione Penale, sentenza (Presidente: Sansone L., Estensore: Ippolito F) nella quale si è “osservato che il delitto – punibile ai sensi dell’art. 348 Cp – non si configura allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, atteso che l’omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale.”.

Eventuali sanzioni «improprie»

Limiti nell’utilizzo dei servizi telematici in materia di lavoro e nell’acquisire deleghe dai datori di lavoro per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail.

Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

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