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Esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti: le modifiche regime forfetario della legge di stabilità per il 2016

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità per il 2016, diviene a tutti gli effetti operativo il miglioramento del regime forfetario per le attività di impresa in forma individuale e professionisti. Di seguito vengono illustrate le modifiche alla disciplina.

I commi da 111 a 113 dell’articolo unico della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, modificano il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostitutiva con l’aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale. Il ratio delle modifiche è quella di rendere ulteriormente vantaggiosa l’adesione al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità: sono aumentate le soglie dei ricavi/compensi per accedere al regime ed è estesa a cinque anni la disciplina maggior favore con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15). Si modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

Nel dettaglio, il comma 111 modifica alcuni aspetti della disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2014 (articolo 1, commi 54-89) che ha istituito il regime forfettario.

In particolare, la lettera a) del comma 1 abroga la lettera d) del comma 54 nella quale si prevedeva, quale condizione per accedere al regime forfetario, che in caso di redditi di natura mista i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano stati nell’anno precedente prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati; la verifica della suddetta prevalenza non era, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccedeva l’importo di 20.000 euro.

La lettera b) del comma 111, inserendo la lettera d-bis) al comma 57, introduce un’ulteriore ipotesi in cui non è possibile avvalersi del regime forfettario. Si tratta dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Coordinando le due modifiche in esame si evince che possono accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio,nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell’anno precedente i 30.000 euro.

Come sottolinea la relazione illustrativa, “appare evidente come la causa di esclusione, introdotta ex novo ed inserita alla lettera d-bis) del comma 57, risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell’accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata di cui alla predetta lettera d) del comma 54”.

Il comma 111 lett. c) estende temporalmente il regime di maggior favore per coloro che iniziano una nuova attività: per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (in luogo degli previgenti due) l’aliquota forfetaria è stabilita nella misura del 5 per cento (il comma 65 dell’articolo unico della legge n. 190 del 2014 qui modificato prevedeva invece la riduzione di un terzo del reddito imponibile). Tale estensione temporale, con la riduzione dell’aliquota al 5 per cento, si applica anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 (comma 113).

Ai sensi del richiamato comma 65, dell’articolo unico della legge n. 190 del 2014 per poter beneficiare del più favorevole regime è necessario che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54 dell’articolo unico della legge n. 190 del 2014.

Riguardo, al requisito della novità, si ritiene applicabili, in quanto compatibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art. 13 della legge n. 388 (cfr. circolare il n. 8/E del 2001 — in “Finanza & Fisco” n. 5/2001, pag. 623, in relazione al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’art. 13 della legge n. 388 e circolare n. 17 del 2012, § 2.2 — in “Finanza & Fisco” n. 15/2012, pag. 1098 in relazione al regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

Come ricorda la relazione illustrativa, “la norma persegue, l’obiettivo di favorire l’avvio di nuove iniziative produttive; in tal senso è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l’agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l’aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall’anno d’imposta 2016 all’anno d’imposta 2019 (anni 2016, 2017, 2018 e 2019)

La lettera d) interviene sul regime agevolato ai fini contributivi (delineato dalla legge di stabilità per il 2015) per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza lettera d) (sostituendo totalmente l’articolo 1, comma 77, della L. 190/2014,), prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale con “minimale”, l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).

Il comma 112, sostituendo l’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha elevato il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per accedere al regime forfetario:

 

GRUPPO DI SETTORECODICI ATTIVITÀATECO 2007VALORE SOGLIACOEFFICIENTE DI REDDITIVITA’
RICAVI/COMPENSI
previgenteSTABILITÀ 2016
 

1. Industrie alimentari e delle bevande

  (10 – 11) 35.000 45.00040%
 

2.Commercio all’ingrosso e al dettaglio

  45 – (da 46.2 a   46.9) – (da 47.1   a 47.7) – 47.9 40.000 50.00040%
 

3.Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

  47.81 30.000 40.00040%
 

4.Commercio ambulante di altri prodotti

  47.82 – 47.89 20.000 30.00054%
 

5.Costruzioni e attività immobiliari

  (41 – 42 – 43) –   (68) 15.000 25.00086%
 

6.Intermediari del commercio

  46.1 15.000 25.00062%
 

7. Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

  (55 – 56) 40.000 50.00040%
 

8. Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

  (64 – 65 – 66) –   (69 – 70 – 71 –     72  – 73 – 74 –     75) –  (85) – (86   – 87 –  88) 15.000 30.00078%
 

9. Altre attività economiche

 

(01 – 02 – 03) –   (05- 06 – 07 –     08 – 09) – (12 –    13 –  14 – 15 –  16 – 17  – 18 –  19 – 20 –  21 –  22 – 23 – 24 – 25  – 26 – 27 –  28 –   29 – 30 – 31  –  32 – 33) – (35)  –   (36 – 37 – 38 –    39) – (49 – 50 –     51 – 52 – 53) –     (58 – 59 – 60 –     61 – 62 – 63) –     (77 – 78 – 79 –     80 – 81 – 82) –     (84) – (90 – 91 –   92 – 93) – (94 –   95 – 96) – (97 –   98) – (99)

 20.000 30.00067%

 

Si ricorda che le spese sostenute nell’esercizio dell’attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei contributi previdenziali, ma sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività. Tali coefficienti non sono stati modificati dall’articolo in esame.

Come anticipato, il comma 113 prevede che l’estensione a cinque anni complessivi della disciplina di maggiore favore per le nuove attività, con la riduzione dell’aliquota al 5 per cento, si applichi, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, avvalendosi delle disposizioni di cui al comma 65 vigente anteriormente alle modifiche in esame.

Si ricorda che la legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 88) ha consentito ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, si avvalevamo del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (“minimi al 5 per cento”), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio dei “minimi”, conseguentemente, è risultato applicabile limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data del 31 dicembre 2014, fino alla sua scadenza naturale, ovvero un quinquennio o il compimento del trentacinquesimo anno di età. Successivamente, il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 12-undecies) ha previsto che i soggetti che iniziavano una nuova attività in possesso dei requisiti potevano avvalersi per l’anno 2015 del regime agevolato per i contribuenti “minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011), in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015.In particolare, il comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, ha previsto che «in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015.».

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