• 19/04/2024 14:45

L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che «i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi», e disponendo un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019, prot. n. 738239, ampliando/prorogando il periodo transitorio, prevista la possibilità di effettuare l’adesione servizio di Consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

In pratica, gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

 

Si ricorda che la modifica introdotta dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente la possibilità di utilizzare il patrimonio informativo contenuto nei file XML delle fatture elettroniche (e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/72) per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo di Finanza dal D.Lgs. n. 68 del 2001, potenziando l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all’intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

 

Il testo aggiornato del punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019.

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.».