È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi i forfetari e quelli che hanno aderito al regime dei minimi. Il termine di versamento in scadenza al 30 giugno 2021 è stato prorogato al 20 luglio 2021.
Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. forfetari), nonché i soci participanti società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che naturalmente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni (Redditi, Iva e Irap)», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali (cfr. § 3 della circolare Inps n. 79 del 1° luglio 2020 in “Finanza & Fisco” n. 19/2020, pag. 1076). Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 173 E del 16 luglio 2007 in “Finanza & Fisco” n. 28/2007, pag. 2312). Riguardo la possibilità dal 21 luglio al 20 agosto 2021, di maggiorare le somme da versare solo dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, va osservato che nonostante la mancata esplicita previsione nel D.P.C.M. in esame, l’art. 17 del D.P.R. 435/2001 dispone, al comma 2, che versamenti «di cui al comma 1 (versamenti riconducibili alle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva) possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Di conseguenza, anche il termine del versamento con maggiorazione sembra interessato dal differimento previsto da D.P.C.M. in esame, nonostante, letteralmente, la locuzione «ai termini ivi previsti» sembra riferirsi esclusivamente al termine dal 30 giugno previsto al comma 1 del citato articolo 17 del D.P.R. 435/2001.
Sul tema sarebbe auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate per consentire ai contribuenti beneficiare, in tranquillità, dell’ulteriore slittamento al 20 agosto, con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento. (Si veda la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 128 E del 6 giugno 2007 in “Finanza & Fisco” n. 22/2007, pag. 1654, secondo cui la proroga per festività del giorno di scadenza al primo giorno lavorativo successivo rileva sia ai fini del computo dei 30 giorni per il pagamento con una maggiorazione del 0,40 per cento sia per le maggiorazioni da ravvedimento operoso. Questo perché “il legislatore ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione a titolo di interesse, dalla data prevista per effettuare il primo versamento”).

