• 22/04/2024 11:29

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 il Decreto cd. “Decreto Ucraina-bis. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.» è stato ampiamente modificato nel corso delle conversione in legge; dai 39 articoli per un totale di 142 commi, si è passati a 89 articoli, per un totale di 247 commi.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022.

Articolo 1-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, riproduce le norme contenute all’articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, che viene abrogato dall’articolo 1 del disegno di legge di conversione, facendone ovviamente salvi gli effetti. In particolare il comma 1, lettera a) proroga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, per la benzina e il gasolio con misure uguali a quelle indicate all’articolo 1, per il GPL, l’accisa è pari a 182,61 euro per mille kg come già previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2022. In conseguenza delle disposizioni sopra descritte, nonché del decreto ministeriale del 6 aprile 2022, le accise ridotte si applicano, senza soluzione di continuità dal 22 marzo all’8 luglio 2022. La medesima lettera a) azzera dal 3 maggio all’8 luglio 2022, l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione. La lettera b) del comma 1  riduce al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione. Il comma 2 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il periodo 3 maggio- 8 luglio 2022, disposte ordinariamente in ragione di specifici utilizzi. I commi 3 e 4 introducono adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza. I commi 5-7, per prevenire il rischio di manovre speculative, dispongono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Il comma 8 consente di rideterminare le aliquote di accisa ridotte, nonché di prorogare il periodo di applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l’emanazione di un decreto ministeriale. Il comma 9 estende l’applicazione delle norme antispeculazione sui prezzi anche nel caso di rideterminazione delle accise con decreto ministeriale.

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca alcune misure per ridurre l’impatto negativo dell’aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto.

L’articolo 5-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, amplia le funzioni e le finalità dell’INPS alle attività di ricerca e formazione.

L’articolo 5-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede, in alternativa alla sospensione dell’autorizzazione alla gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale in particolari condizioni per il venir meno dei requisiti ivi previsti, la validità dell’autorizzazione la possibilità di continuare l’attività prestando una garanzia, disciplinando anche gli effetti del ripristino delle condizioni di autorizzazione decorsi 12 mesi.

L’articolo 6-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni recate nella legge di bilancio 2022 che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici.

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’articolo 7-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

L’articolo 7-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

L’articolo 7-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare prevedendo portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all’autorizzazione.

L’articolo 7-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.

L’articolo 7-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca una semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche.

L’articolo 8-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI talune tipologie di finanziamenti.

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede specifici requisiti di qualificazione per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, ai fini del riconoscimento del superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche con cessione del credito e sconto sul corrispettivo, prevedendo inoltre che dal 1° luglio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi sopra indicati è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Certificazione SOA imprese per lavori superiori a 516 mila euro: dal 1° gennaio 2023 obbligo per Superbonus e bonus edilizi

 

Articolo 10-bis
Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77

 

L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato) prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.

Nello specifico il comma 1 dell’articolo in esame prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, può essere affidata:

  • ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In base a quanto previsto, invece, dal comma 2, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di  cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3, inoltre, precisa che in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione sopra menzionata.

Da ultimo il comma 4 stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Il testo dell’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 10-bis
Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

L’articolo 10-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, dispone al comma 1 la proroga, sino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concernenti l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020 (L. 176/2020), salvo disdetta dell’interessato subordinatamente al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L’articolo 10-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L’articolo 10-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, la cui disciplina è stata recentemente riscritta dal decreto-legge n. 77 del 2021.

 

L’articolo 10-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, consente di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei “periodi successivi”.

 

Bonus rimanenze magazzino settore tessile, moda, pelletteria. Compensazione in F24 nei «periodi successivi»

 

Articolo 10-sexies
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

 

L’articolo 10-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato) consente di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei “periodi successivi. L’articolo in esame modifica l’articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto Decreto “Rilancio“). Preliminarmente si ricorda che l’articolo 48-bis del decreto Rilancio, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021. In seguito, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha individuato i soggetti beneficiari del credito d’imposta indicandone anche il relativo codice ATECO; si tratta in sintesi di una serie di attività manifatturiere legate al settore del tessile e della moda. Successivamente, con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito. Successivamente, l’articolo 3 comma 3 del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, (cosiddetto Decreto “Sostegni ter) ha esteso il sopra citato credito d’imposta, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati, identificati dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51 (prodotti tessili), 47.71 (articoli di abbigliamento), 47.72 (calzature e articoli in pelle).

Per accedere al credito d’imposta occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate  l’“incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Come spiega l’“Attenzione” pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate: la comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell’approvazione (provvedimento del 27 aprile 2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).

Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:

– l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;

– adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali applicabile di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);

– introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Il comma 3 dell’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con la modifica in esame si consente di utilizzare il credito non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei «periodi successivi». Il comma 2 dell’articolo chiarisce che dall’attuazione delle relative disposizioni non debbono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Il testo dell’articolo 10-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 10-sexies
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

 

1. All’articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione».

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 10-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

 

L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall’infezione da Covid-19.

 

Professionisti interessati da malattia o infortunio a causa del Covid: Efficacia retroattiva della sospensione degli adempimenti dei professionisti

 

Articolo 12-bis
Adempimenti del libero professionista in caso di malattia o infortunio

 

L’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato), anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall’infezione da Covid-19.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che la disciplina dettata dall’art. 22-bis del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 abbia effetti retroattivi e quindi che la sospensione dei termini ivi prevista – che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione – si applichi non più soltanto ai casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a seguito dell’entrata in vigore della citata disposizione, bensì anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri che dichiarava lo stato di emergenza.

Il comma 1 stabilisce inoltre che:

  • non è previsto il rimborso di sanzioni ed interessi eventualmente già pagati relativi al mancato rispetto dei termini per la trasmissione di atti e documenti o per pagamenti verificatosi nel periodo temporale in cui la sospensione non era ancora operativa (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021);
  • restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere riesaminate  o annullate.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, le modalità attuative della disposizione in commento. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Infine, il comma 3 quantifica in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 gli oneri finanziari necessari a coprire l’estensione della sospensione disposta dal comma 1, cui si provvede attraverso le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della L. n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015).

Si ricorda che l’art. 22-bis del D.L. 41/2021 prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

  • non comporta decadenza;
  • non costituisce inadempimento;
  • non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La sospensione dei termini opera dall’inizio dell’impedimento, che può consistere nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione.

La sospensione è accordata soltanto a favore dei clienti che abbiano conferito al professionista un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento. Trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti.

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), commi da 927 a 944 dell’art. 1, hanno introdotto una specifica disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista. In tali casi può scattare la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista e vi è l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

 

Il testo dell’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 12-bis
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

 1. Le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

L’articolo 12-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, introduce una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS. In base alla nuova ipotesi, il fondo può prevedere il versamento mensile, a carico del medesimo fondo, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni – da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento – di lavoratori di età non superiore a 35 anni.

L’articolo 12-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica il regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l’ammontare dei redditi a cui si applica. Reca, inoltre, alcune disposizioni di coordinamento.

L’articolo 12-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa – nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro – alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

L’articolo 12-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, dispone differenti modalità di comunicazione relative all’avvio di attività per alcune categorie di lavoratori autonomi occasionali.

L’articolo 12-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca alcune modifiche alla disciplina sul collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici privi della vista; le novelle introducono il riferimento agli operatori della comunicazione (privi della vista) con qualifiche equipollenti a quella di centralisti telefonici e riformulano le norme procedurali sull’individuazione dei datori di lavoro, pubblici e privati, presso i quali siano installati o modificati i centralini telefonici e sulle modalità di pubblicazione delle graduatorie dei centralinisti e dei suddetti operatori (privi della vista).

L’articolo 13-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, consente alle Autorità di sistema portuale di ridurre i canoni di concessione al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

L’articolo 13-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, detta disposizioni per il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri.

Gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater disciplinano un sistema di interscambio di pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci ed aventi specifiche caratteristiche. Tale sistema obbliga i soggetti che ricevono i pallet medesimi, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, a restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet aventi le medesime caratteristiche. Dall’attuazione di tale sistema di interscambio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 19-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede disposizioni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA.

L’articolo 19-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, attraverso alcune novelle introduce misure per il sostegno del settore agro-alimentare, tra cui l’estensione della definizione di “deperibili” a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche; il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento e la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell’Unione europea.

L’articolo 20-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, attualmente prevista per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 (il cui termine è attualmente fissato al 31 marzo 2022), per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo. A tal fine, novella l’articolo 78, comma 1-quater, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

L’articolo 20-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, elimina la previsione relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell’allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché la disposizione riguardante la concessione, da parte dell’ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni.

L’articolo 21-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024.

L’articolo 22-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede la sospensione per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022.

L’articolo 22-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, concede all’ENIT – Agenzia nazionale del turismo un contributo straordinario, per il 2022, di 15 milioni di euro.

L’articolo 22-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga, fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

L’articolo 23-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica la disciplina che subordina per i lavori edili, rientranti nell’allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici alla condizione dell’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell’esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La novella specifica che la condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.

L’articolo 28, modificato nel corso della conversione in legge, prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud. Il nuovo comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l’oggetto dell’obbligo di notifica funzionale all’esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.

L’articolo 29, modificato nel corso della conversione in legge, reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, in considerazione dei rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Si demanda l’individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici ad un circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza, anche tenendo conto delle indicazioni del Nucleo per la cybersicurezza presso la medesima Agenzia. Reca, infine, una diposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l’assunzione di unità di personale specializzato da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L’articolo 29-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, specifica che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l’elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell’Ucraina e le modalità di realizzazione della stessa, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

L’articolo 30, modificato nel corso della conversione in legge, al comma 1 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’individuazione, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette a una procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica. Il comma 2 prevede l’obbligo di notifica per i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l’obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria. In base al comma 4, il regime configurato dall’articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d’invarianza finanziaria.

L’articolo 31, modificato nel corso della conversione in legge, detta disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell’attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell’anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l’anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza

L’articolo 31-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, riconosce un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

L’articolo 31ter, introdotto nel corso della conversione in legge, apporta numerose modifiche alle competenze dell’Agenzia del demanio in seno alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al congelamento dei beni. Tra le modifiche più significative, le norme proposte chiariscono che, nello svolgimento di tali compiti, l’Agenzia agisce effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse; consentono all’Agenzia, ove vi siano motivi di indifferibilità ed urgenza, fermi restando i vincoli derivanti dall’applicazione della normativa europea sugli appalti di procedere all’affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del Codice appalti; consentono di nominare amministratori degli asset congelati anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata; estendono il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in specifiche ipotesi ex lege, anche con riferimento ai beni mobili registrati da sottoporre a manutenzione straordinaria; specificano alcune previsioni di legge in relazione alle spese sostenute nel procedimento di gestione degli asset congelati; riducono i termini di legge per procedere alla vendita dei beni congelati, ovvero – in casi specifici – all’acquisizione degli stessi al Patrimonio dello Stato. Il comma 3 limita, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, al solo fatto commissivo doloso la responsabilità contabile dei funzionari dell’Agenzia del demanio per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

L’articolo 31-quater modifica la disciplina in materia di contributo straordinario per i comuni che danno luogo alla fusione. In particolare, al comma 1, viene innalzato a dieci milioni di euro il limite massimo del contributo in caso di comuni non derivanti da fusione per incorporazione e con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Al comma 2 viene stabilito un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 in favore dei comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risultasse in corso la procedura di fusione nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19.

L’articolo 32, modificato nel corso della conversione in legge al comma 1 abbrevia a 5 settimane la durata del corso di formazione per l’accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri. Il comma 2-bis dispone che la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.

L’articolo 32-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure volte a facilitare l’assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA).

L’articolo 32-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, destina risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento di sistemi tecnologici e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti.

L’articolo 33 protrae a tutto il 2022 l’impiego – finora consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell’interno per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall’Ucraina. Autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti in materia.

L’articolo 34, modificato nel corso della conversione in legge introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

L’articolo 35, modificato nel corso della conversione in legge alla lettera a) del comma 1 consente al MAECI di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo. La lettera b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell’amministrazione digitale. La lettera c) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

L’articolo 36 dispone, al comma 1, nel limite di spesa indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. “organico COVID“), già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il comma 2, modificato nel corso della conversione in legge incrementa, per l’anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”. Il comma 2-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, estende al personale docente della scuola dell’infanzia e primaria alcune disposizioni sull’immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria, introdotte con il decreto- legge n. 36 del 2022. Al riguardo, si consente al docente vincitore di concorso di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, sin dal primo triennio dall’assegnazione, in deroga al vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica, nel medesimo posto e nella medesima classe in cui si è svolto il periodo di prova. Il comma 2-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, integra, ricomprendendovi gli idonei, le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020.

L’articolo 36-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, integra il Regolamento di polizia mortuaria, al fine di consentire che, in mancanza disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione del cadavere possa risultare – oltre che dà atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati – anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

L’articolo 37 istituisce, per l’anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto“). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento (commi 1-3).

La disposizione disciplina le modalità di calcolo della base imponibile per i gruppi IVA (comma 4) fissa al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo rimettendo ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate sentita l’ARERA alcuni aspetti attuativi (comma 5), individua le modalità di attribuzione del gettito a regioni a statuto speciale e provincie autonome (comma 5-bis, modificato nel corso della conversione in legge), prevede, ai fini dell’accertamento, dell’adozione di sanzioni, della riscossione del contributo e dell’eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA in quanto compatibili (comma 6), esclude la deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (comma 7) e attribuisce specifici poteri di controllo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che si può avvalere della Guardia di finanza) alla quale è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse dai i soggetti tenuti al pagamento del contributo. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l’Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza (commi 8-9).

L’articolo 37-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento di rettifica degli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali – concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’articolo 37-ter introdotto nel corso della conversione in legge, dispone che per l’anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

L’articolo 37-quater introdotto nel corso della conversione in legge, infine prolunga, da 30 a 60 giorni i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022.

 

Avvisi bonari. 60 giorni, invece degli ordinari 30 per pagare con le sanzioni ridotte

 

Articolo 37-quater
Prolungamento termini iscrizione a ruolo

L’articolo 37-quater, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato), prolunga i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo.

La norma, in particolare, prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d’imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta come previsto a regime dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tale proposito si ricorda che il richiamato articolo 2, comma 2, stabilisce che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. La disposizione precisa che tale agevolazione fiscale è provvisoria e non rimarrà a regime, ovvero si applica per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022.

 

Il testo dell’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 37-quater
Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni.

L’articolo 37-quinquies, modificato nel corso della conversione in legge, dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall’erario per compensare le minori entrate connesse all’emergenza sanitaria.

L’articolo 37-quinquies, modificato nel corso della conversione in legge, dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall’erario per compensare le minori entrate connesse all’emergenza sanitaria.

L’articolo 38, modificato nel corso della conversione in legge incrementa il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantifica gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al maggiore indebitamento, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. L’articolo, infine, dispone la sostituzione dell’allegato 1 alla legge di bilancio 2022, modificando, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022.

L’articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 22 marzo 2022.

 

D.L. n. 21/2022, cd. “Decreto-legge Ucraina” convertito in legge. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.». In Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 20 maggio 2022