• 26/04/2024 23:25

 

L’articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il comma 1, lettera a) – modificando l’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 – stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (2020), l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Con la disposizione in esame, pertanto, non è più previsto, che la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, sia consegnata al fornitore o prestatore ovvero in dogana. Inoltre, viene meno l’obbligo per il cedente/prestatore di riepilogare in dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute (previgente art. 1, comma 1, lett. c).

La lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento abroga il comma 2, del articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 che richiedeva che la dichiarazione dalla quale risultava l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta fosse redatta in duplice esemplare, progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata, e che gli estremi della dichiarazione siano indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

Il comma 2, in merito alle violazioni relative alle esportazioni, interviene sulle sanzioni comminate al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione. La sanzione amministrativa è la stessa attualmente prevista per chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento: dal cento al duecento per cento dell’imposta. In altri termini, si sostituisce la sanzione fissa prevista dal previgente articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997, con la previsione di una pena proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell’IVA) in caso di mancato previo riscontro per via telematica della dichiarazione da parte del fornitore. La novella dispone il ripristino, di fatto, della situazione ante Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1495) che prevedeva una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell’imposta), in caso di cessione senza previa verifica della trasmissione delle dichiarazioni d’intento. Non essendovi più l’obbligo di preventiva “consegna” della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta telematica dal dichiarante al fornitore/prestatore, si deve ritenere che il preventivo riscontro, richiesto dalla norma sanzionatoria, sia da intendersi unicamente quello telematico. Pertanto il cedente o il prestatore che effettua cessioni o prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, deve riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle entrate l’avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse.

Il comma 3 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sono definite le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 4, infine, stabilisce che l’applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. In pratica, le modifiche si applicheranno dal 2020. Resta da capire se valgano anche per le dichiarazioni emesse a fine 2019 a valere sul 2020.

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