• 22/04/2024 13:36

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l’Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che le detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all’Irpef nella sola ipotesi in cui quest’ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell’altro coniuge. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfetario rileverà, ex comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 22 luglio 2019, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)Detrazioni per carichi di famiglia – Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori – Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario – Condizioni poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento – Genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato – Art.12, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190

 

I documenti richiamati nella risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019

 

Nuova curva IRPEF: le prime spiegazioni sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sulle nuove modalità di determinazione e di versamento dell’addizionale comunale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 16 marzo 2007: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’addizionale comunale all’IRPEF – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 6 a 9, 142, 143 e da 1324 a 1327, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)» – (Vedi: par. 1.4.3. e 1.4.4.)

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)» – (Vedi: par. 4.3.7.)