Sono stati firmati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.
I decreti sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per saperne di più:
Il Decreto IFRS 9 “Strumenti finanziari“
Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR, nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Si ricorda che l’IFRS 9 è, in via ordinaria, applicabile “a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2018 o da data successiva”. Il decreto, IFRS 9 “Strumenti finanziari” però, trova applicazione anche nel caso di adozione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.
Il Decreto IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”
Il decreto emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 4-quater, del decreto legislativo 28 aprile 2005, n. 38, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento al principio contabile internazionale “lnternational Financial Reporting Standard (IFRS) 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, adottato con Regolamento (UE) 2016/1905.
Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR, nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Si ricorda che l’IFRS 15 è, in via ordinaria, applicabile, a norma dell’articolo 2 del citato Regolamento “a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018”. È, inoltre, consentita l’applicazione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.
Il Decreto di revisione del D.M. 8 giugno 2011
Il decreto emanato in attuazione dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, reca disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) e segue il D.M. 3 agosto 2017 che, sulla base dello stesso presupposto normativo, ha dettato disposizioni di revisione e di coordinamento della normativa prevista dal D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dallo stesso D.M. 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (soggetti IAS/IFRS Adopter), ai fini della loro applicazione anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (soggetti ITA GAAP) diversi dalle micro-imprese. Il decreto interviene, successivamente, in quanto diretto a regolare fattispecie (lo scorporo degli strumenti finanziari derivati) che hanno richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno presieduto l’emanazione del D.M. 3 agosto 2017 che, invece, ha risposto alla necessità di dettare regole immediate dirette alla generalità dei soggetti ITA GAAP al fine di consentire loro, seppure a ridosso delle scadenze fiscali, la determinazione del reddito d’impresa alla luce delle nuove disposizioni recate dall’articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016. In particolare, il decreto interviene a chiarire, con valenza tanto per i soggetti IAS/IFRS adopter, quanto per i soggetti ITA GAAP, diversi dalle microimprese, un tema lungamente dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini IRES, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011. Nell’articolo 1, previsto che il riconoscimento fiscale dell’eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa, degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni. La disposizione, prevede, inoltre, che tale riconoscimento fiscale sia concesso a condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivante dallo scorporo integri uno strumento similare alle azioni. Laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento similare alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.


