• 18/05/2025 2:50
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Le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull’emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non ci fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto.

La precisazione va coordinata con la risposta ad interpello n. 104 del 9 aprile 2019, secondo cui la posizione IVA italiana del soggetto non stabilito in Italia può procedere all’estrazione dei beni dal deposito Iva senza obbligo di emissione della autofattura elettronica per mezzo del SdI.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 14 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi fiscali ai fini IVA – Estrazione dei beni dai depositi IVA – Autofattura elettronica obbligatoria in caso di incremento di valore del bene – Affermazione – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205

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