• 22/04/2024 14:08

 

I soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). A tale regola non si sottrae l’estrazione dei beni dai depositi IVA, operazione per la quale l’articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 prevede, in generale, che «Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto [ossia l’”autofattura” individuata dall’articolo 21, comma 5, del medesimo D.P.R. ovvero la fattura  “integrata” proveniente dall’operatore estero comunitario,], e i dati della ricevuta del versamento suddetto» (così il quinto periodo). Ne deriva che il rappresentante fiscale di società non residente potrà procedere all’emissione delle autofatture citate in modalità analogica o elettronica extra SdI (nella specie, società inglese, con rappresentante fiscale in Italia, che opera nel nostro Paese nell’ambito di un deposito Iva contenente dei beni destinati alla vendita in Italia). Questo l’importante chiarimento contenuto nella risposta n. 104 del 9 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Nelle stesso documento l’Agenzia delle entrate, evidenzia che l’obbligo della comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere riguarda solo i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e non anche “i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione …, cui saranno tenute le loro controparti italiane (soggetti residenti o stabiliti in Italia), le quali potranno evitarlo nell’eventualità che l’operazione sia stata documentata (su base volontaria) per mezzo di una fattura elettronica veicolata tramite SdI”. In pratica, per i soggetti non residenti e non stabiliti, ancorché identificati non sussiste l’obbligo dell’invio del cd. “Esterometro.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 104 del 9 aprile 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi fiscali ai fini IVA – Estrazione dei beni dai depositi IVA – Chiarimenti in merito alle autofatture – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205 – ESTEROMETRO – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Soggetti esclusi – Soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione (ancorché identificati tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) – Fondamento – Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205