Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, approvato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, data attuazione alle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione, unitamente alle relative istruzioni.
Di conseguenza, a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente può presentare all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.
Utilizzando esclusivamente il modello ora approvato con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24, la presentazione è effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito. È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
Si ricorda che l’articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia. A tal riguardo, il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
In particolare, sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti:
a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;
b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.
La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. Come anticipato, in caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.
Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso, ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego notificato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda – con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione». Pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244