Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».
Di seguito, le proroghe in materia fiscale contenute nell’articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del decreto-legge n. 215/2023
Proroga, per il 2024, dell’esonero/divieto delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie
3. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,». |
L’articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2024 il divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Il comma in esame estende anche al periodo d’imposta 2024 la vigenza della disciplina introdotta dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 secondo la quale per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Considerato quindi l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.
Secondo quanto evidenziato nel risposte ad interpello nn. 78 e 103 dell’Agenzia delle entrate, pubblicate rispettivamente il 19 marzo ed il 10 aprile 2019, il divieto, di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.
Proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024
6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. |
L’articolo 3, comma 6, dispone la proroga di un anno il termine per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 2017 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234). Più in particolare, la proroga di un anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero che, in base alle disposizioni (pre)vigenti, scadono tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024. La disposizione, di non facile comprensione, dovrebbe far riferimento a quelle agevolazioni sotto forma di crediti previste dagli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 (ed esempio: opzione per sconto in fattura e cessione dei crediti in alternativa alla detrazione e cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19).