• 11/12/2025 1:16

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni. La versione bollinata porta il totale a 154 articoli (la prima bozza si fermava a 137).  

 

Affitti brevi: cosa cambia nell’art. 7

 

Nel testo bollinato l’intervento sulle locazioni brevi non alza in generale la cedolare al 26% sul “primo immobile”, ma condiziona l’aliquota ridotta al 21% a un requisito ben preciso: vale solo per una unità immobiliare indicata in dichiarazione a condizione che, nel periodo d’imposta, su quell’unità non siano stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliari o portali telematici. In pratica:

  • 21% se il contribuente non usa intermediari/portali per l’unità prescelta;
  • 26% negli altri casi.

La nuova formulazione non cambia la sostanza del precedente, considerato che i contratti di locazione breve sono per la maggior parte conclusi tra proprietari e conduttori per il tramite di portali e intermediari online.

 

 

 

 

Preleva il testo del Disegno di legge di Bilancio 2026  bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato

 

 

Condividi