E’ in corso nell’Aula del Senato la votazione nominale con appello sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull’approvazione, nel testo trasmesso dalla Camera, del ddl n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 152/2021 sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, incardinato questa mattina in Aula (A.S. 2483).
Dal 1° gennaio 2023 in vigore la sanzione per chi non accetta pagamenti con la carta o bancomat
Tra le novità intervenute nel corso delle conversione in legge si segnala inserimento dell’articolo 19-ter al fine di disciplinare e istituire, con norma primaria, sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative
In particolare, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 (introdotto dalla lettera b) del comma 1) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede espressamente con normativa primaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica:
- una sanzione di importa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;
- le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
Viene esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
La disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l’autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall’agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge n. 689 del 1981, recante «Modifiche al sistema penale»).
La norma in esame prevede quindi l’applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Tale norma stabilisce che gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all’articolo 13, comma 4 della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all’accertamento della violazione.
Il testo dell’art. 19-ter del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Art. 19-ter. – (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)
All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.




