• 18/04/2024 18:37

L’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020.

 

Chi può accedere al beneficio

 

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che non beneficiano dei contributi diretti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  1. sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo;
  2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;
  3. indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  4. iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  5. impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

 

Come presentare la domanda

 

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta servizi digitali” del menù “Servizi on line”.

 

Calcolo del credito

 

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono  ammissibili i costi per i servizi:
•  di hosting di siti internet delle testate edite in formato digitale;
• di protezione VPN per gli accessi ai siti internet delle testate edite in formato digitale;
• di connettività ad Internet (es. ADSL, fibra ottica).

I costi relativi ai suddetti servizi dovranno essere indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di presentazione della domanda e la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 4 agosto 2020, dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo.

Si riportano altresì, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni servizi non ammissibili ai fini del credito d’imposta:
• servizi di e-commerce;
• licenze per utilizzo software di grafica;
• canoni per servizi di utilizzo, assistenza e supporto di app mobili.

 

In termini generali, nella categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet). Condizione necessaria all’ammissibilità dei costi per l’acquisto di tali servizi è il loro utilizzo, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.

 

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

 

Riconoscimento del credito

 

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre 2020.

 

Utilizzo del credito

 

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

 

Cause di revoca e di recupero del credito

 

Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’art. 1, comma 6, del D.L. n. 40/2010 (L. n. 73/2010). Per quanto non espressamente disciplinato dal D.P.C.M. in esame, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

(Fonte: https://informazioneeditoria.gov.it/)

Normativa

L’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Le disposizioni di dettaglio per la richiesta del credito d’imposta per testate online e information technology di gestione della connettività

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2020: «Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici»

 

Per saperne di più:

FAQ sul credito di imposta per i servizi digitali

Le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento per l’informazione e l’editoria (FAQ)