È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 – Serie generale – il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Il provvedimento assume rilievo centrale nell’assetto operativo del concordato preventivo biennale, in quanto definisce il quadro metodologico in base al quale l’Agenzia delle entrate formula la proposta ai contribuenti di minori dimensioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
La metodologia approvata tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, delle risultanze della loro applicazione e delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. Il decreto individua inoltre gli elementi necessari per l’elaborazione della proposta, chiarendo che la stessa viene costruita utilizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni correlate all’applicazione degli ISA anche con riferimento ad annualità pregresse e le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.
Il decreto disciplina anche alcuni profili di particolare interesse operativo, tra cui i criteri di adeguamento della proposta relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 in presenza di eventi straordinari e le misure di tutela dei diritti e degli interessi dell’interessato nell’ambito dei processi decisionali automatizzati.
Cessazione degli effetti del concordato
Un passaggio di particolare interesse operativo riguarda la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale. L’articolo 4 chiarisce infatti che il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si manifestano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la soglia prevista dalla disciplina legislativa, purché tale scostamento sia collegato a circostanze eccezionali espressamente individuate.
La norma considera, tra l’altro, gli eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza, i danni ai locali o alle scorte tali da compromettere l’attività, l’impossibilità di accesso ai luoghi di esercizio, la sospensione dell’attività per cause straordinarie, la liquidazione, la cessione in affitto dell’unica azienda, la sospensione amministrativa dell’attività o dell’esercizio della professione, nonché gli effetti economici negativi riconducibili ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, se accompagnati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5 per cento.
Si tratta di una previsione rilevante perché delimita in modo puntuale le ipotesi in cui il concordato può venir meno per eventi non riconducibili alla fisiologica oscillazione dell’attività economica, ma a fattori straordinari e oggettivamente idonei a incidere sulla capacità reddituale del contribuente.
Con la pubblicazione del decreto viene dunque completato un passaggio essenziale del cantiere attuativo del concordato preventivo biennale 2026-2027, offrendo la base tecnica di riferimento per la successiva elaborazione delle proposte da sottoporre ai contribuenti interessati.




