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Larticolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta ha introdotto il comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento. I criteri di selezione dei modelli F24 da sottoporre alla verifica si riferiscono:

a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte

Allo scopo di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti, a decorrere dalla data del 29 ottobre 2018, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, saranno presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato il 28.08.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disciplina normativa di riferimento:

  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011, recante le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell’articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che prevede, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante disposizioni concernenti le modalità di presentazione del modello F24, in caso di utilizzo di crediti in compensazione;
  • articolo 10, comma 1, lettera a), nn. 7 e 7-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevedono, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi annui superiori a 5.000 euro (n. 7) oppure superiori a 50.000 euro (n. 7-bis, per le start-up innovative), l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza da cui emerge il credito;
  • articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevede, in caso di utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono tali crediti;
  • articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni in tema di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.