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L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Sostegni-bis riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32. Con provvedimento del 15 luglio 2021, Prot. n. 191910/2021 adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 32, stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. In particolare, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Si ricorda che un emendamento della Camera, modificando il comma 1, dellarticolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Sostegni-bis ha stabilito che il credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati spetti anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», pubblicato il 15.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244