• 27/04/2024 12:32

La Corte di Giustizia Ue su società di comodo e perdita della qualità di soggetto IVA e, conseguentemente, del diritto di detrazione dell’IVA per tre esercizi con ricavi sotto i minimi

La Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19 maggio 2022 (Presidente: Virgilio Biagio, Relatore: Catallozzi Paolo), ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell’IVA di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative»;

«2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l’art. 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell’IVA e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell’ IVA ostano ad una disciplina nazionale che con l’art. 30, quarto comma, L. n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell’IVA di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’ IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative»;

«3) nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell’Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l’art. 30, quarto comma, L .n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell’ IVA di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’ IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative».

La causa rubricata con il numero C-341/22 ha avuto il seguente esito:

1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”.

 

(Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

 

 

Link al testo della Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen) della Corte di Giustizia Ue – Sezione III – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – ACCERTAMENTO – Società di comodo – Disciplina delle società non operative – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA – Nozione di soggetto passivo – Principio di neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Società non operativa – Normativa nazionale che nega il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA a monte – Penalizzazioni previste per le società di comodo – Contrasto principi Direttiva 2006/112/CE – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 – Artt. 4, 19, 30 e 38-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva 2006/112/CE

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