• 29/03/2024 6:34

“Si avvisano gli iscritti che non risultano aver provveduto al pagamento del contributo annuale per l’anno 2022 di procedere al più presto al fine di evitare l’attivazione della procedura nei termini di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, che prevede dapprima la sospensione e successivamente – decorsi ulteriori 6 mesi dalla sospensione senza aver provveduto al versamento dei contributi omessi – la cancellazione dal Registro.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale”.

(Così, comunicato del 6 giugno 2022 pubblicato sul Portale della revisione legale: https://www.revisionelegale.mef.gov.it)

Riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare del 3 dicembre 2020, n. 23.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24-ter del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei revisori, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista (fissata nel 31 gennaio di ciascun anno) il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore a ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e degli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro del revisore o della società di revisione con le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 24-ter.