A partire dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei seguenti soggetti:
- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall’Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario,
sia apposta una specifica annotazione secondo cui l’IVA deve essere versata dall’acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale. Questa è l’ estrema sintesi della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (Pubblicata G.U.U.E. 06/05/2017, L 118/17) che ha autorizzato l’Italia all’estensione del regime di split payment.
Estensione dello Split Payment previsto dalla normativa nazionale dal 1° luglio 2017
L’ articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) reca disposizioni volte a estendere l’ambito applicativo del cosiddetto split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 629-633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), col quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’IVA dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalità di versamento è estesa all’IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT. Si prescrive inoltre che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).
In estrema sintesi, l’articolo 1 del D.L. n. 50/2017, estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA:
- alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
- alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
- alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
- agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.
Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.
Ai sensi del comma 4, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Nel dettaglio, il comma 1, lettera a) dell’articolo 1 amplia l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti lo split payment, in particolare estendendo tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserita nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT, in luogo di quelle effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge.
Viene in particolare sostituito il comma 1 dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha introdotto e disciplinato tale meccanismo di applicazione dell’IVA.
Per effetto delle modifiche in commento, il meccanismo dello split payment si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni,ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
La legge di contabilità n. 196/2009, all’articolo 1 sopra richiamato, definisce “amministrazioni pubbliche” gli enti e i soggetti indicati dall’ISTAT a fini statistici nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni (oggetto del comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni dei regolamenti dell’Unione europea), nonché le Autorità indipendenti e tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal proposito, si ricorda che ai sensi del citato articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie istituite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Agenzie fiscali). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, tale definizione si applica anche al CONI. In sostanza, con le norme in commento, in luogo di applicarsi alle operazioni aventi come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilità 2015, lo split payment trova applicazione in generale a tutte le operazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La lettera b) del comma 1 introduce il comma 1-bis e il comma 1-ter all’articolo 17-ter. Il comma 1-bisdell’articolo 17-ter estende ulteriormente l’ambito operativo del meccanismo dello split payment.
In particolare, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce il Governo nella relazione illustrativa – sono considerati ad “elevata affidabilità fiscale”. Si tratta dei seguenti soggetti:
a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai sensi delle norme civilistiche (articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; rispettivamente, le predette disposizioni definiscono “controllata” la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; rispettivamente, controllo di diritto o di fatto) (comma 1-bis, lettera a));
b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (ai sensi del già richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, controllo di diritto) (comma 1-bis, lettera b));
c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi del richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), ovvero siano società quotate (comma 1-bis, lettera c));
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le disposizioni affidano a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (comma 1-bis, lettera d));
L’introdotto comma 1-ter chiarisce che le norme sullo split payment contenute nell’articolo 17-ter si applicano fino alla data fissata dall’UE nella decisione del Consiglio UE con la quale si autorizzata la scissione dei pagamenti in esame. (vedi, decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (Pubblicata G.U.U.E. 06/05/2017, L 118/17)
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 in esame abroga il comma 2 dell’articolo 17-terche in precedenza escludeva dall’applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito . Di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei professionisti) sono assoggettati al meccanismo di split payment.
Il comma 2 dell’articolo in esame apporta modifiche di coordinamento conseguenti all’estensione operativa dello split payment Con la modifica dell’articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014 si chiarisce l’applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell’imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi, indipendentemente dalla forma giuridica che i medesimi rivestono in considerazione dell’allargamento dell’ambito applicativo dell’istituto anche a soggetti privati non appartenenti alla pubblica amministrazione.
Il comma 3 dell’articolo 1 in esame affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.
Il comma 4 disciplina la decorrenza delle novelle di cui all’articolo 1. In particolare, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.