• 13/12/2025 11:42

Con il Messaggio n. 2070 del 30 giugno 2025, l’Inps comunica che anche per l’anno 2025 svolgerà le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d’imposta per coloro che l’hanno indicata nel modello 730.

 

Chi può usufruire dell’assistenza fiscale Inps

 

L’Inps può gestire i conguagli solo se nel 2025 sussiste un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. Questo avviene quando il cittadino percepisce una prestazione imponibile.

Non è possibile invece offrire assistenza nei seguenti casi:

  • prestazioni esenti da imposta (es. assegni sociali, assegno unico, indennità per vittime del terrorismo).
  • assenza di prestazioni erogate nel 2025, anche se è stata emessa una CU per l’anno precedente.
  • prestazioni cessate prima del 1° aprile 2025.

 

Servizi disponibili online

 

Accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS al portale INPS, nella sezione dedicata “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è possibile consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto di imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in argomento consente ai contribuenti di:

  • trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2025;
  • richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto di imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS, svolgendo correttamente il ruolo di sostituto di imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

I dati sono consultabili anche tramite l’app INPS Mobile.

 

Gestione dei modelli e delle rate

 

  • le dichiarazioni integrative sono accettate solo se trasmesse entro il 25 ottobre 2025;
  • l’annullamento della seconda rata di acconto, prevista per novembre 2025, potrebbe slittare a dicembre se la richiesta arriva dopo l’elaborazione dei pagamenti di novembre;
  • i conguagli vengono rateizzati in base al mese di ricezione del modello da parte dell’INPS e alla disponibilità delle prestazioni in pagamento.

 

Casi particolari

 

In caso di decesso del contribuente, gli eredi devono versare eventuali importi a debito e possono richiedere il rimborso delle somme a credito all’Agenzia delle Entrate.

In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione fiscale da quella del deceduto.

 

Per saperne di più, vedi “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2025.

 Vedi anche, il Manuale operativo per il servizio “assistenza fiscale 730-4“. Il documento illustrare il funzionamento dell’applicazione Assistenza fiscale 730-4 per i contribuenti che hanno indicato nella dichiarazione 730 l’Inps quale sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

Link al testo del messaggio Inps n. 2070 del 30 giugno 2025, con oggetto: Assistenza fiscale 2025 (Modello 730/2025) – Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4 – Operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2640 del 17 luglio 2024, con oggetto: Assistenza fiscale (Modello 730) – Applicazione della rateazione in ragione della data di acquisizione del modello 730/4

 

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